Cassazione Penale, Ordinanza n. 04640/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto tutela ex art. 35-ter ord. pen. per asserite condizioni detentive contrarie alla dignità della persona, riferite a periodi di detenzione nel carcere di Tempio Pausania. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza e il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo. In cassazione il ricorrente ha censurato, da un lato, il criterio di calcolo dello spazio disponibile in cella, ritenendo approssimativa la valutazione e richiamando parametri della giurisprudenza sovranazionale; dall'altro, ha contestato le ulteriori condizioni detentive. La Corte ha ritenuto i motivi generici e comunque diretti a una rivalutazione del merito fattuale, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti della violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sullo spazio minimo e sulle altre condizioni detentive fossero generiche, non specificassero in che modo gli arredi avessero inciso sulle condizioni di detenzione e trascurassero la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato prove ritenute adeguate ed escluso sia il degrado sia carenze significative nell'erogazione di energia elettrica. Poiché il ricorso tendeva sostanzialmente a una nuova valutazione dei fatti, la Corte ha applicato la sanzione dell'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
Norma posta a base dell'istanza del detenuto per la tutela conseguente a condizioni detentive contrarie alla dignità della persona.
art. 606 c.p.p.
Richiamato solo implicitamente nel senso che, in sede di legittimità, non è consentita la rivalutazione del fatto, essendo il ricorso ammissibile nei limiti della violazione di legge.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di tutela detentiva, il ricorso deve contenere censure specifiche e puntuali: doglianze generiche sul calcolo dello spazio individuale o sulle condizioni materiali di detenzione non sono sufficienti.
- La contestazione delle valutazioni di merito compiute dal tribunale di sorveglianza non può essere trasformata in un nuovo esame del fatto in cassazione, essendo consentito il sindacato solo per violazione di legge.
- Quando il giudice di merito ha dato conto, con motivazione adeguata, dell'insussistenza di condizioni degradanti o di carenze significative nei servizi essenziali, il ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura degli elementi istruttori è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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