Cassazione Penale, Sentenza n. 41838/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 12/02/2024, chiedendone l'annullamento. Lamentava cumulativamente inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare deduceva che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato: 1) il mancato riconoscimento dell'ipotesi del falso grossolano; 2) la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di specificità delle censure, osservando che il ricorrente aveva proposto censure cumulative e generiche in violazione dei requisiti di specificazione richiesti dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Sul merito, la Corte ha ritenuto che: a) la valutazione della Corte territoriale circa l'irrilevanza della nozione di "contraffazione grossolana" ai fini dell'art. 474 cod. pen. fosse corretta, poiché il delitto tutela la fede pubblica e si concreta nella detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti anche senza inganno dell'acquirente; b) la mancata giustificazione da parte dell'imputato sul possesso degli oggetti (undici borse e tre borselli) legittima la deduzione del dolo per ricettazione; c) il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato anche con il richiamo ai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese del procedimento e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende in via equitativa.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Tutela la fede pubblica rispetto a marchi e segni distintivi: integra il reato la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto indipendentemente dalla grossolanita della contraffazione, essendo reato di pericolo che non richiede l'effettiva realizzazione dell'inganno.
art. 648 comma 2 cod. pen.
Riferimento alla circostanza attenuante prevista per il delitto di ricettazione; la Corte d'Appello ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante e ha rideterminato la pena.
art. 712 cod. pen.
Norma sulla contravvenzione ipotizzata dall'imputato come riqualificazione; la Corte ha motivato adeguatamente la mancata riqualificazione ritenendo provato il dolo della ricettazione.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina i vizi di motivazione deducibili in cassazione; richiede specificità nella indicazione del tipo e del punto del vizio di motivazione, onere che il ricorrente non ha assolto.
art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli obblighi di indicazione e allegazione per la deduzione del vizio di motivazione; la mancata osservanza contribuisce all'inammissibilità.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma che sancisce l'inammissibilità del ricorso per violazioni delle prescrizioni procedurali e per carenza di specificità; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione, come disposto dalla Corte.
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi per la determinazione delle attenuanti generiche; la Corte del merito ha fatto riferimento agli elementi negativi (precedenti) per giustificare il diniego delle attenuanti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di ammende; la Corte ha valutato che il ricorso non fosse proposto in colpa e ha comunque disposto il versamento di una somma equitativa alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare quale tipo di vizio si deduce, dove si trova nel provvedimento e perché è rilevante; censure cumulative e generiche rischiano l'inammissibilità.
- Ai fini del reato previsto dall'art. 474 cod. pen. la valutazione della "grossolanità" della contraffazione non esclude necessariamente la rilevanza penale: la norma tutela la fede pubblica e può configurarsi anche senza inganno degli acquirenti.
- La mancata spiegazione da parte dell'imputato sulle modalità di acquisizione di beni sospetti può costituire prova indiziaria rilevante del dolo per ricettazione.
- La riqualificazione del fatto in reato contravvenzionale richiede argomentazione motivata e non può essere imposta in cassazione se il giudice del merito ha fornito adeguata motivazione sul dolo o sulla natura del fatto.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente di fatto e, se non contraddittoria e adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità; la presenza di precedenti può legittimamente giustificare il diniego.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e, in casi valutati, il pagamento di una somma a titolo di ammenda, anche se non si ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso.
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