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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22746/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha chiesto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la correzione della sentenza della Corte di cassazione n. 17829/2021, deducendo un errore materiale relativo alla regolamentazione delle spese: nella motivazione sarebbe stato indicato che la compensazione era integrale tra le parti e quindi estesa anche alle spese dei giudizi di merito, mentre nel dispositivo la compensazione risultava correttamente limitata al giudizio di legittimità. L'istanza mirava quindi a far eliminare, nella motivazione, l'espressione "dell'intero giudizio" e sostituirla con "del giudizio di legittimità". La società intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza di correzione proposta ex art. 391-bis c.p.c., osservando che non era configurabile un errore materiale nel dispositivo della sentenza. Tuttavia, rilevata l'effettiva incoerenza tra motivazione e dispositivo in tema di spese, la Corte ha esercitato d'ufficio il potere di correzione della propria sentenza, previa instaurazione del contraddittorio, disponendo la modifica della motivazione nel senso richiesto: a p. 6, punto 5, le parole "dell'intero giudizio" sono state sostituite con "del giudizio di legittimità". Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    L'istanza di correzione di errore materiale è stata reputata inammissibile quando non riguarda un errore materiale nel dispositivo; la Corte ha però ribadito che ciò non impedisce la correzione d'ufficio delle proprie statuizioni, ove sussistano contraddittorio e condizioni per l'intervento emendativo.

Massime di principio

  • In materia di correzione di errori materiali, la discrasia tra motivazione e dispositivo può integrare errore emendabile quando il contrasto non possa essere risolto attribuendo prevalenza automatica al dispositivo e quando dalle argomentazioni della sentenza risulti con chiarezza la reale volontà decisoria.
  • La correzione può riguardare anche la motivazione, se l'errore materiale in essa contenuto determina un'incoerenza con il contenuto complessivo della decisione, purché l'intervento non alteri la sostanza del decisum ma lo renda coerente con quanto già statuito.
  • In tema di spese di lite, la compensazione delle spese dei gradi di merito non può essere affermata in motivazione in contrasto con l'esame espresso dei motivi di impugnazione che riguardano proprio quel capo della decisione, se dalla sentenza emerge che il giudice ha inteso confermare la statuizione impugnata e limitare la compensazione al solo giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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