Cassazione Civile, Ordinanza n. 13926/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (risparmiatore)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi promossi dallo stesso risparmiatore contro la società emittente di buoni fruttiferi postali, entrambi relativi al rimborso di titoli diversi ma della stessa serie contrattuale. Nel primo giudizio, definito in primo grado dal giudice di pace e poi appellato, il risparmiatore aveva chiesto il pagamento dell’integrale somma dovuta per un buono fruttifero postale anticipatamente rimborsato, sostenendo che l’importo corrisposto fosse inferiore a quello effettivamente spettante. Nel secondo giudizio, introdotto successivamente davanti al tribunale, egli chiedeva il pagamento del saldo residuo relativo a un diverso buono fruttifero, rimborsato alla scadenza naturale, deducendo che la società avesse effettuato un calcolo errato e liquidato una somma inferiore a quella dovuta. Il tribunale ha dichiarato la litispendenza ritenendo che le due cause riguardassero lo stesso buono e la stessa pretesa sostanziale, differendo solo per il maturare di interessi in tempi diversi. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza sostenendo che i due giudizi riguardassero titoli differenti, con petitum e causa petendi diversi, e che non potesse parlarsi di litispendenza anche perché entrambe le cause pendevano davanti allo stesso ufficio giudiziario, sebbene in gradi diversi. La resistente ha contestato il ricorso anche sotto il profilo della procura speciale, eccependo l’inammissibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale, richiamando il principio per cui il difensore munito di procura per il giudizio di merito può proporre istanza di regolamento di competenza, salvo espresso divieto nel mandato. Nel merito, ha escluso la litispendenza perché i due giudizi avevano ad oggetto buoni fruttiferi diversi, con differenti petitum e differenti causa petendi: il primo riguardava il mancato integrale rimborso anticipato di un buono già riscosso, il secondo il saldo residuo di un altro buono rimborsato alla scadenza naturale. La Corte ha inoltre affermato che, in ogni caso, litispendenza e continenza presuppongono cause pendenti davanti a giudici diversi; nel caso concreto entrambe le cause erano pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno, una in primo grado e l’altra in appello, sicché l’istituto non era applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
Per litispendenza occorre identità della causa e pendenza davanti a giudici diversi; l’istituto non opera se le cause sono pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche in gradi diversi.
art. 47 c.p.c.
È norma speciale in tema di regolamento di competenza e consente la proposizione dell’istanza da parte del difensore munito di procura per il giudizio di merito, salvo esclusione espressa del mandato.
art. 83, comma 4, c.p.c.
La presunzione di conferimento della procura per un solo grado di giudizio non impedisce, in materia di regolamento di competenza, la legittimazione del difensore già investito della procura di merito.
art. 356 c.p.c.
Richiamato dalla resistente per eccepire il difetto di procura speciale, ma la Corte ha respinto l’eccezione.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Richiamato come rimedio eventualmente attivabile quando cause identiche o connesse pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario.
Massime di principio
- La litispendenza richiede l’identità oggettiva e soggettiva della causa e la contemporanea pendenza davanti a uffici giudiziari diversi; non può essere dichiarata se i due giudizi hanno oggetto o titolo differenti.
- Ai fini della litispendenza non è sufficiente che le parti siano le stesse: occorre verificare in concreto petitum e causa petendi, senza arrestarsi a una descrizione solo formale della pretesa.
- L’errore materiale nell’indicazione di un titolo o di un numero identificativo può essere superato solo se dagli atti risulta con certezza l’identità sostanziale della domanda; in difetto, non si può affermare la duplicazione del giudizio.
- L’istanza di regolamento di competenza può essere validamente proposta dal difensore munito di procura per il merito, salvo che il mandato escluda in modo espresso e inequivoco tale facoltà.
- Litispendenza e continenza non operano tra cause pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, anche se assegnate a gradi diversi; in tale ipotesi vengono in rilievo, semmai, gli effetti del giudicato o gli strumenti di coordinamento processuale previsti dall’ordinamento.
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