Sentenza n. 1269/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione, della determina dirigenziale n. 1839 del 15/10/2025 con la quale è stato annullato in autotutela il titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 172 del 4/9/2020 relative al sub 20 dell’immobile sito al IV piano di Corso Umberto n. 19 del Comune di Taormina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale di annullamento d’ufficio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria relativo a un immobile al quarto piano, con ordine di rimozione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela del titolo edilizio in sanatoria rilasciato nel 2020, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Il potere sarebbe stato esercitato oltre il termine massimo applicabile, a più di cinque anni dal rilascio del titolo, senza che ricorressero i presupposti per derogare al termine in ragione di false rappresentazioni dei fatti. Le circostanze valorizzate dal Comune — la diversa qualificazione del vano come mansarda nel precedente procedimento e come monovano con bagno nella domanda successiva, nonché la pretesa necessità di un nuovo parere paesaggistico — sarebbero state già note all’Amministrazione e comunque indicate nella relazione tecnica posta a base del titolo del 2020. La ricorrente ha inoltre dedotto il difetto di interesse pubblico concreto e attuale, la lesione dell’affidamento, l’illegittimità dell’inerzia protrattasi per oltre un anno dopo l’avvio del procedimento di autotutela e l’insussistenza di un vizio originario del titolo. Sono stati altresì dedotti il contrasto dell’annullamento con i pareri della Soprintendenza, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dell’art. 6, lett. e), e dell’art. 97 Cost., la mancata considerazione della domanda di condono del 1994 ai sensi della l. 47/1985, la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 per l’inserimento nell’atto di un ordine di rimozione e ripristino non preceduto da autonomo procedimento, nonché la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per il mutamento dei motivi posti a fondamento dell’avvio e della conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla censura, ritenuta assorbente, relativa all’esercizio tardivo dell’autotutela, annullando la determina comunale. Il titolo edilizio in sanatoria era stato rilasciato il 4 settembre 2020, mentre l’annullamento era intervenuto nell’ottobre 2025. Poiché il termine applicabile deve essere individuato in base alla disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento da rimuovere, nel caso concreto operava il termine massimo di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, successivamente ridotto dal legislatore. Il superamento di tale termine sarebbe stato possibile soltanto in presenza dei presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, ossia, in particolare, di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato e determinante per il rilascio del titolo, non conoscibile dall’Amministrazione mediante un’ordinaria istruttoria. Tali presupposti non sono stati ravvisati. La relazione tecnica richiamata nel titolo del 2020 aveva infatti espressamente illustrato le autorizzazioni paesaggistiche del 1982 e del 1992, la diversa qualificazione dei vani e l’assenza di modifiche esterne, chiedendo proprio di valorizzare i precedenti pareri favorevoli. Anche il raffronto tra le planimetrie rendeva immediatamente riconoscibile la coincidenza tra il vano qualificato come mansarda e quello indicato come monovano. La società aveva quindi rappresentato il contesto in modo completo e non aveva operato alcuna immutatio veri idonea a giustificare il differimento del termine di autotutela. L’Amministrazione non poteva trarre vantaggio dalla propria negligenza istruttoria o da una tardiva rivalutazione di circostanze già conoscibili. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori; le spese sono state dichiarate irripetibili nei rapporti con il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo ... può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi ...
Per individuare il termine massimo applicabile all’annullamento d’ufficio occorre fare riferimento alla disciplina vigente alla data di adozione del provvedimento da rimuovere. Il superamento del termine è ammesso solo nei casi previsti dal comma 2-bis e comunque in presenza dei relativi presupposti.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti ... possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi ...
La deroga al termine richiede una falsa rappresentazione dei fatti determinante per il rilascio del provvedimento, non rilevabile mediante un’ordinaria istruttoria e imputabile a un comportamento doloso o fraudolento del privato; non è sufficiente una tardiva rivalutazione di circostanze già conosciute o conoscibili dall’Amministrazione.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati
L’esercizio dell’autotutela deve rispettare il termine massimo previsto e, ove tempestivo, richiede comunque la ponderazione dell’interesse pubblico e degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per il mutamento dei motivi del procedimento, ma il TAR non ha esaminato la censura, ritenendo assorbente l’illegittimità temporale dell’autotutela.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ha contestato l’inserimento nell’atto di annullamento dell’ordine di rimozione e ripristino, assumendo la necessità di un autonomo procedimento; il TAR non ha esaminato la censura per l’accoglimento del primo motivo.
art. 97 Cost.
La ricorrente ha invocato il principio di imparzialità dell’azione amministrativa; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Il termine massimo per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo deve essere individuato sulla base della disciplina vigente alla data di adozione del provvedimento da rimuovere, non sulla base della disciplina sopravvenuta al momento dell’autotutela.
- La deroga al termine massimo di annullamento d’ufficio per falsa rappresentazione dei fatti presuppone che la falsità sia determinante per il rilascio del provvedimento, non rilevabile mediante un’ordinaria istruttoria e imputabile a un comportamento doloso o fraudolento del privato.
- Non integra una falsa rappresentazione dei fatti la diversa qualificazione giuridica o descrittiva di un manufatto quando la documentazione presentata dal privato esponga in modo completo le circostanze rilevanti, comprese le precedenti qualificazioni, i pareri acquisiti e l’assenza di modifiche esterne.
- L’Amministrazione non può eludere il termine per l’autotutela qualificando come scoperta sopravvenuta una circostanza già presente negli atti o conoscibile mediante l’ordinaria istruttoria; la propria negligenza istruttoria non può tradursi in un differimento del termine di ritiro.
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