Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di un avviso di intimazione relativo a crediti tributari fondati su due avvisi di accertamento per le annualità 2009 e 2010. La CTR del Lazio aveva accolto l’appello della società, ritenendo illegittima l’intimazione sia perché la messa in liquidazione della società non avrebbe inciso sulla capacità dell’ente di soddisfare il credito erariale, sia perché l’iscrizione ipotecaria per un importo doppio rispetto al debito contestato avrebbe escluso il fondato pericolo per la riscossione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010, sostenendo che la CTR avesse errato: a) nel ritenere che la messa in liquidazione fosse irrilevante ai fini del periculum, poiché essa può invece costituire un elemento sintomatico, in concorso con altri fatti; b) nel ritenere che l’iscrizione ipotecaria per importo superiore al credito facesse venir meno il pericolo per la riscossione, mentre tale misura è coerente con l’affidamento della riscossione prima della definitività degli atti impositivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto fondata la censura perché la CTR aveva applicato in modo non corretto l’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010: non è corretto escludere automaticamente il fondato pericolo per la riscossione solo perché la società è stata messa in liquidazione, ma non è neppure consentito affermare che la liquidazione escluda in sé il periculum; questo può invece desumersi da ulteriori elementi concreti. Parimenti, l’iscrizione ipotecaria per un importo pari al doppio del debito non elimina il pericolo, essendo conseguenza dell’affidamento immediato della riscossione degli accertamenti esecutivi.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010
«in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b)»
La disposizione consente l’affidamento della riscossione prima della definitività dell’atto impositivo, quando sussista un fondato pericolo per la riscossione; si tratta di una misura anticipatoria/cautelare che non richiede il previo passaggio per l’iscrizione a ruolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall.
Richiamato dalla ricorrente solo per indicare il successivo ricorso della società a un piano di risanamento, come elemento fattuale del quadro della crisi.
Massime di principio
- In tema di riscossione tributaria anticipata, il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione non può essere escluso né affermato automaticamente sulla sola base della messa in liquidazione della società: occorre una valutazione concreta di ulteriori elementi sintomatici della compromissione del credito erariale.
- La messa in liquidazione volontaria, da sola, non integra ex se il periculum, ma può concorrere con altri fatti oggettivi o soggettivi a dimostrare il rischio di incapienza o di mancato soddisfacimento del credito fiscale.
- L’iscrizione di ipoteca conseguente all’affidamento immediato della riscossione degli accertamenti esecutivi non è incompatibile con la sussistenza del fondato pericolo per la riscossione e non ne costituisce, di per sé, elemento di esclusione.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su un automatismo interpretativo in materia di periculum per la riscossione, la motivazione è censurabile per violazione della norma che richiede una valutazione in concreto delle circostanze del caso.
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