Sentenza n. 3719/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. La pretesa riguardava, in particolare, la convocazione presso la sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 3 novembre 2025. Tale attività ha comportato la piena soddisfazione della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento dell’Amministrazione, che si era attivata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche in considerazione dell’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione consente di agire contro il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more del giudizio ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sull’illegittimità del silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nelle more del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione, la fissazione dell’appuntamento o comunque l’attivazione del procedimento richiesto dal privato può integrare piena soddisfazione della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’Amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla brevità dell’intervallo tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso, nonché dall’attivazione dell’Amministrazione in tempi ritenuti ragionevoli in rapporto all’elevato numero di istanze da esaminare.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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