Cassazione Civile, Ordinanza n. 00419/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero di un credito documentato da nove titoli cambiari emessi in favore del creditore. Il debitore aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma l'opposizione era stata rigettata sia in primo grado sia in appello. Il Tribunale ha ritenuto che i titoli, pur non più azionati come azione cambiaria perché il credito cartolare era prescritto, potessero essere fatti valere come promessa unilaterale di pagamento ex artt. 1987 e 1988 c.c.; da ciò ha fatto discendere l'esonero del creditore dall'onere di provare il rapporto causale sottostante, nonché l'irrilevanza dell'eccezione relativa all'irregolarità fiscale dei titoli. Il ricorrente ha quindi proposto quattro motivi: 1) ha insistito sull'irregolarità fiscale delle cambiali, sostenendo che ciò ne impedisse l'azionabilità; 2) ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1987 e 1988 c.c.; 3) ha censurato il mancato approfondimento istruttorio richiesto; 4) ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata o erano privi di specificità e contenuto critico; ha inoltre ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il diritto cartolare portato dalle cambiali si prescrive in dieci anni. Di conseguenza, il ricorso principale è stato respinto. Non sono state liquidate spese per mancanza di costituzione dell'intimato; la Corte ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1987 c.c.
La promessa unilaterale di pagamento consente al creditore di giovarsi di una relevatio ab onere probandi rispetto al rapporto causale sottostante, quando il titolo sia valorizzato come promessa di pagamento e non come azione cambiaria.
art. 1988 c.c.
Il possesso della promessa di pagamento o della ricognizione di debito opera come prova del rapporto obbligatorio, salvo prova contraria del debitore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso per cassazione.
artt. 1987 e 1988 cod. civ.
Sono richiamati come base del privilegio probatorio attribuito ai titoli azionati non in via cambiaria ma come promessa unilaterale di pagamento.
Massime di principio
- Quando il titolo cambiario non sia più azionabile come azione cartolare, il creditore può invocarlo come promessa unilaterale di pagamento o ricognizione di debito, con conseguente esonero dall'onere di provare il rapporto causale sottostante, salvo prova contraria del debitore.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limiti ad affermazioni generiche prive di specifico contenuto critico.
- L'eccezione relativa all'irregolarità fiscale del titolo non è decisiva se il giudice di merito ha qualificato la pretesa come azione causale sorretta dalla funzione probatoria del titolo stesso e non come azione cambiaria.
- Il diritto portato dalle cambiali è soggetto a prescrizione decennale; la tesi della prescrizione quinquennale è infondata.
- Il mancato accoglimento di un'istanza istruttoria non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha già ritenuto superfluo l'approfondimento probatorio in ragione dell'efficacia probatoria attribuita dalla legge al documento prodotto.
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