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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29045/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego o, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, dalla sospensione del rimborso IVA relativo all’anno 2009 richiesto dalla società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria, su appello dell’Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione rilevando che il provvedimento di sospensione del rimborso era stato regolarmente notificato e non era mai stato impugnato, oltre a ritenere che esso trovasse fondamento nell’art. 23 del d.lgs. 472/1997 in presenza di pretese fiscali e sanzionatorie dell’Erario superiori al credito richiesto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, ultimo comma, della l. 880/1992, contestando l’affermazione della CTR sulla rituale notifica del provvedimento di sospensione; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 38-bis d.P.R. 633/1972 e 23 d.lgs. 472/1997, censurando nel merito la legittimità della sospensione del rimborso IVA. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque infondati perché non autosufficienti e diretti, in realtà, a sollecitare una rivalutazione di accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di sospensione lo aveva reso definitivo, mentre le ulteriori argomentazioni della CTR sul merito erano meri obiter dicta, privi di interesse ai fini del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha affermato che le doglianze sulla notificazione del provvedimento di sospensione erano inammissibili per difetto di autosufficienza e perché miravano a contestare un accertamento di fatto; ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo rivolto contro la motivazione di merito della CTR, poiché la sospensione del rimborso non era stata impugnata nei termini e doveva considerarsi definitiva, mentre le considerazioni ulteriori della sentenza impugnata erano obiter dicta non idonei a incidere sul dispositivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’articolo si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione dell’esito probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro attraverso cui, semmai, può essere censurata una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non la mera diversa lettura del fatto proposta dal ricorrente.

  • art. 7, ultimo comma, l. 880/1992

    È invocato dalla ricorrente per contestare la rituale notificazione del provvedimento di sospensione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non autosufficiente e diretta a riesaminare un fatto processuale.

  • art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    Richiamato per contestare la sospensione del rimborso IVA; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il provvedimento di sospensione era definitivo per mancata tempestiva impugnazione.

  • art. 23 d.lgs. 472/1997

    Indicato dalla CTR come base giuridica della sospensione del rimborso in presenza di pretese fiscali e sanzionatorie superiori all’importo chiesto in rimborso; la Suprema Corte considera tali argomentazioni di merito prive di rilievo decisorio, essendo il provvedimento non impugnato.

  • d.lgs. 546/1992

    È richiamato per affermare che il provvedimento di sospensione, non impugnato nei termini e nelle forme del processo tributario, è divenuto definitivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro di calcolo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dal dispositivo.

Massime di principio

  • In cassazione la deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova; se la censura investe invece la valutazione delle prove o l’accertamento del fatto, il motivo è inammissibile o comunque va ricondotto al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. concerne l’erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.
  • Le censure rivolte contro argomentazioni della sentenza prive di efficacia decisoria, formulate ad abundantiam o come obiter dicta, sono inammissibili per difetto di interesse perché non incidono sul dispositivo.
  • Un provvedimento amministrativo o tributario non impugnato nei termini e nelle forme previste diviene definitivo e non può essere rimesso in discussione incidentalmente mediante impugnazione del successivo giudizio sul diverso atto o rapporto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta un fatto processuale, occorre indicare con precisione dove, come e in quali termini la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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