Cassazione Civile, Ordinanza n. 16965/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società sportiva dilettantistica per l’anno d’imposta 2015. La CTR Calabria aveva accolto la tesi della contribuente e rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale perché l’Ufficio non avrebbe attivato un ulteriore confronto prima dell’emissione dell’atto, nonostante una specifica istanza della società e la riferibilità dell’accertamento anche a tributi armonizzati. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR aveva errato nell’annullare l’accertamento per asserita omissione del contraddittorio, poiché l’atto era stato preceduto da PVC consegnato alla contribuente e l’avviso era stato emesso oltre il termine dilatorio di sessanta giorni. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avesse valorizzato illegittimamente l’assoluzione penale di tutti gli imputati per operazioni inesistenti, ma la sentenza impugnata non conteneva tale statuizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, nel caso di accesso/verifica con rilascio del PVC, la garanzia del contraddittorio è assicurata dal rispetto del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, senza obbligo di un ulteriore contraddittorio anche se richiesto dal contribuente; ha inoltre rilevato che il secondo motivo non si confrontava con la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica presso i locali dell’attività, l’atto impositivo è nullo se emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del PVC; il rispetto di tale termine assicura il contraddittorio endoprocedimentale, senza necessità di ulteriori inviti o confronti
art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamo alla proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992
norma invocata sul processo tributario, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la sentenza impugnata
art. 5 ter del d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato per chiarire che l’obbligo generalizzato di invito a comparire è norma successiva e non applicabile ai fatti di causa, inoltre esclusa nei casi in cui sia stato rilasciato il PVC
art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato solo in via sistematica dalla disciplina dell’invito a comparire
d.l. n. 34 del 2019, art. 4-octies, conv. in l. n. 58 del 2019
ha introdotto l’art. 5 ter nel d.lgs. n. 218 del 1997; norma non retroattiva e comunque non applicabile quando il PVC sia stato rilasciato
art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000
non citato espressamente come oggetto della decisione, ma richiamato nel riferimento all’assetto delle garanzie del contribuente tramite il PVC
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel passaggio sull’onere di allegare le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere, solo nei casi in cui la prova di resistenza sia necessaria
Massime di principio
- Nei controlli fiscali svolti mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale è garantito dal termine dilatorio di sessanta giorni tra consegna del PVC e notificazione dell’avviso di accertamento; se tale termine è rispettato, l’atto non è invalidabile per la sola mancata attivazione di ulteriori confronti.
- L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera come disciplina speciale che impone una valutazione ex ante del rispetto del contraddittorio e non richiede, in presenza di PVC regolarmente rilasciato, né un invito formale a comparire né la prova di resistenza tipica degli accertamenti cd. a tavolino.
- L’obbligo generalizzato dell’Ufficio di invitare il contribuente al contraddittorio prima dell’avviso di accertamento, introdotto dalla disciplina sopravvenuta del 2019, non si applica ai procedimenti anteriori e comunque resta escluso quando sia stato consegnato il processo verbale di constatazione.
- In sede di legittimità il motivo che censura una statuizione non contenuta nella sentenza impugnata è inammissibile per difetto di pertinenza al decisum.
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