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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09292/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società operante nella raccolta di scommesse e il liquidatore avevano impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2013 e 2014, contestando sia la pretesa tributaria sia le sanzioni, deducendo: difetti di motivazione e di presupposti per la responsabilità del liquidatore; illegittimità della notifica eseguita dopo la cancellazione della società; illegittimità costituzionale della disciplina dell'imposta; insussistenza del presupposto oggettivo e territoriale; contrasto con il diritto unionale; applicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza normativa; violazione del divieto di bis in idem e del principio di proporzionalità. La Corte di cassazione rileva anzitutto l'inammissibilità del ricorso della società già cancellata dal registro imprese, per inesistenza del mandato al difensore; per quanto riguarda la posizione del liquidatore/socio, esclude che la contestazione riguardi una responsabilità personale come liquidatore, chiarendo che l'atto era stato validamente notificato in base alla disciplina sulla sopravvivenza fiscale della società cancellata e che le doglianze sull'art. 36 d.P.R. 602/1973 erano inconferenti. Nel merito, reputa infondate le censure sulla disciplina dell'imposta unica sulle scommesse, richiamando una consolidata giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità che conferma la debenza del tributo anche per attività svolte per conto di soggetti privi di concessione, la rilevanza della raccolta delle scommesse effettuata in Italia come presupposto del prelievo, l'assenza di discriminazione rispetto al diritto UE e l'inapplicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza normativa per gli anni 2013-2014. Respinge inoltre la censura sul bis in idem, non risultando una duplicazione sanzionatoria per la medesima condotta.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società cancellata dal registro imprese; rigetta le censure della persona fisica ricorrente nella qualità di socio/successore della società cessata, ritenendo infondati i motivi sull'atto impositivo, sulla disciplina dell'imposta unica sulle scommesse, sull'incertezza normativa e sul bis in idem. In sostanza, la pretesa erariale resta confermata e il giudizio si chiude con esito sfavorevole ai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    la notifica degli atti impositivi alla società cancellata resta efficace, entro cinque anni dalla cancellazione, se perfezionata nei confronti del legale rappresentante dell'epoca di esistenza della società

  • art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come base della pretesa di responsabilità del liquidatore, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie concreta

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    invocato per il difetto di motivazione dell'atto, ma la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    "soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse"

    è il parametro interpretato nel senso di ricomprendere chiunque gestisca, anche per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse, pure in assenza di concessione

  • art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010

    norma interpretativa che conferma la debenza dell'imposta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e individua la soggettività passiva di chi gestisce per conto proprio o di terzi

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    l'obiettiva incertezza normativa sussisteva prima della norma interpretativa del 2010, ma non per le condotte del 2013-2014, sicché l'esimente non opera

  • art. 5 d.lgs. n. 504 del 1998

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte esclude la violazione prospettata

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte esclude il contrasto dedotto

  • art. 6 CEDU

    invocato in relazione al divieto di bis in idem, ma non risulta una duplicazione di sanzioni per la medesima condotta

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    invocato in relazione al bis in idem, ma la Corte esclude la violazione

  • art. 49 CEDU

    richiamato nel motivo sulla proporzionalità, ma la censura è respinta

  • art. 56 TFUE

    richiamato per affermare che il settore dei giochi d'azzardo incide sulla libera prestazione di servizi, ma la disciplina italiana è ritenuta compatibile con i principi unionali

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per richiamare precedenti conformi senza necessità di ulteriore motivazione

  • art. 53 Cost.

    la Corte costituzionale ha escluso la violazione per le annualità successive al 2011, valorizzando la possibilità di traslazione dell'imposta

Massime di principio

  • L'impugnazione per cassazione proposta in nome di una società già cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, perché la procura rilasciata da un soggetto ormai privo di capacità rappresentativa è giuridicamente inesistente.
  • La notifica di un atto impositivo alla società cancellata, eseguita entro il termine previsto e nei confronti del legale rappresentante all'epoca dell'esistenza della società, produce effetti nei confronti della società estinta e dei successori nei rapporti tributari.
  • Ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'attività di gestione/raccolta delle scommesse svolta in Italia, anche per conto di terzi e anche in assenza di concessione, non la sola conclusione del contratto di scommessa.
  • La disciplina interpretativa del 2010 ha chiarito in senso estensivo la soggettività passiva dell'imposta, includendo anche chi gestisce scommesse per conto di operatori esteri o privi di concessione; per gli anni successivi al 2011 non è configurabile l'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.
  • Non viola il diritto dell'Unione una normativa fiscale nazionale che assoggetti all'imposta tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, senza distinzione tra operatori interni ed esteri, ove la disciplina persegua finalità di controllo del settore e di contrasto all'evasione e sia proporzionata.
  • Il divieto di bis in idem non opera quando le sanzioni invocate non colpiscono la medesima condotta oppure non risulta una duplicazione effettiva tra sanzione penale e sanzione tributaria/amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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