Cassazione Penale, Sentenza n. 25787/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in un motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod.proc.pen. per insufficienza della motivazione del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Si contestava che la decisione si era fondata soltanto sull'abitualità dell'uso di alcol e sull'astratta inidoneità degli arresti domiciliari a contenerlo, senza considerare l'idoneità concreta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto inefficace la rinuncia al ricorso fatta dai difensori poiché non sottoscritta dal ricorrente né da procuratore speciale, e ha inoltre rilevato la sopravvenuta carenza di interesse in quanto, successivamente, la misura cautelare era stata modificata dal Gip (custodia in carcere -> arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Nonostante la valutazione secondo cui, in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non dovrebbe seguire condanna alle spese, il dispositivo dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 275 cod.proc.pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso per contestare la motivazione della misura cautelare; il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione di tale articolo relativo ai principi e ai requisiti della motivazione delle decisioni cautelari. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi procedurali.
art. 589-bis cod.pen. (comma 1 e comma 6 ultimo comma)
Norma del codice penale relativa all'omicidio stradale (reato contestato a carico dell'indagato), indicata come capo a) per il quale era stata applicata la custodia cautelare.
art. 589-ter cod.pen.
Norma collegata alle lesioni personali stradali aggravate, richiamata tra i capi di imputazione a carico dell'indagato per i quali era stata disposta la misura cautelare.
art. 186 C.d.S. (comma 7)
Norma del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza), indicata come capo b) per il quale l'imputato era stato deferito in stato di libertà.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Rv. 285663)
Principio richiamato dalla Corte: la rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritta dall'interessato e non conferita a procuratore speciale è inefficace; la rinuncia richiede manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o tramite procuratore speciale.
Massime di principio
- La rinuncia a un ricorso per cassazione operata solo dal difensore senza procura speciale e senza sottoscrizione dell'interessato è inefficace: la volontà del ricorrente deve essere manifestata personalmente o tramite procuratore speciale.
- La sopravvenuta modifica della situazione cautelare (es. conversione della custodia in carcere in arresti domiciliari con braccialetto elettronico) può determinare la carenza di interesse e rendere inammissibile il ricorso per cassazione.
- Se il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la Corte tende a non infliggere condanne per spese e sanzioni quando il ricorrente non abbia alcuna responsabilità per il venir meno dell'interesse; tuttavia l'esito pratico può variare in base al dispositivo adottato dalla Corte, quindi occorre verificare il testo integrale della pronuncia.
- Quando si impugna la decisione di riesame sulle misure cautelari è importante contestare con precisione la motivazione concreta del giudice e provare l'idoneità di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) prima che la situazione processuale muti.
- Per evitare inutili inammissibilità, verificare tempestivamente le condizioni formali di ogni rinuncia o atto difensivo (firma del ricorrente o procura speciale) e monitorare eventuali provvedimenti successivi che possano sopravvenire e mutare l'interesse a proporre impugnazioni.
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