Sentenza n. 1402/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della Carta Docente e l’accredito di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato all’emissione in suo favore della Carta Docente e all’assegnazione sulla stessa della somma di 1.500 euro, oltre accessori, spendibile secondo le finalità previste dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il ricorrente ha documentato sia il passaggio in giudicato del titolo sia la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario dovrà svolgere l’incarico senza compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la disciplina relativa al compenso del commissario. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre indicato le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni, il cui inutile decorso è stato ritenuto sussistente sulla base della notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta Docente, cui deve conformarsi l’esecuzione della sentenza civile.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina sul compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro; nel caso concreto, non è stato riconosciuto compenso al commissario appartenente all’amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato in via richiamata per la condanna alle spese a carico dell’amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 114 c.p.a., la definitività del titolo giudiziale azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne nei confronti della pubblica amministrazione, purché tali presupposti siano documentati in giudizio.
- In presenza dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine, nominare un commissario ad acta per la fase sostitutiva e applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta dipendente dell’amministrazione resistente, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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