Sentenza n. 494/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’annullamento - del provvedimento Divisione P.A.S.I.-OMISSIS- emesso dalla Questura di Agrigento in data 5 febbraio 2024 con il quale è stato negato il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza, deducendo: con il primo motivo, eccesso di potere per assenza o apparenza della motivazione, poiché l’Amministrazione avrebbe utilizzato formule generiche senza esplicitare le ragioni concrete del giudizio di inaffidabilità né spiegare il mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; con il secondo motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per non avere adeguatamente approfondito tempo, luogo e natura delle frequentazioni indicate nella relazione dei Carabinieri e per non averne valutato l’eventuale occasionalità; con il terzo motivo, ulteriore carenza istruttoria e assenza di un pericolo attuale di abuso delle armi, valorizzando la risalenza degli episodi, l’assenza di precedenti penali o segnalazioni a carico del richiedente e l’irrilevanza della condanna per lesioni colpose riportata dal padre convivente. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’ostensione integrale dell’informativa dei Carabinieri, con eliminazione delle omissioni relative ai terzi menzionati.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e confermato il diniego. Ha affermato che il rilascio del porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo pieno, ma presuppone un giudizio prognostico preventivo sull’affidabilità del richiedente. Tale giudizio è espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi su elementi indiziari, frequentazioni con soggetti controindicati e contesto relazionale o familiare, senza necessità di accertare responsabilità penali o un pericolo attuale in senso penalistico. Il primo motivo è stato respinto perché il diniego, letto insieme alla comunicazione ex art. 10-bis e alla relazione informativa, indicava la pluralità dei controlli svolti tra il 2017 e il 2022, la presenza del ricorrente nella medesima autovettura con soggetti segnalati e il contesto familiare, rendendo comprensibile il percorso valutativo. Il secondo motivo è stato respinto perché l’istruttoria risultava formalmente individuata e cronologicamente circoscritta; la compresenza nella stessa autovettura è stata ritenuta indice oggettivo di frequentazione non meramente occasionale. La censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione degli elementi istruttori, non consentita al giudice in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento. Il terzo motivo è stato respinto perché gli elementi istruttori, estesi fino al 2022 e acquisiti nel 2023, erano temporalmente prossimi al provvedimento del febbraio 2024. La condanna del padre convivente per lesioni colpose non è stata ritenuta autonomamente decisiva, ma la sua eventuale marginalità non incideva sulla legittimità dell’atto, adeguatamente fondato sulle frequentazioni ritenute non occasionali. L’istanza di ostensione integrale è stata ritenuta irrilevante, essendo già conoscibili gli elementi posti a fondamento del diniego e non risultando leso il diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi, insieme al provvedimento finale e agli atti istruttori richiamati, concorre a rendere intellegibile il percorso motivazionale dell’Amministrazione.
art. 26 c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza; il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il rilascio di una licenza di porto d’armi non integra un diritto soggettivo pieno, ma è subordinato a un giudizio prognostico preventivo sull’affidabilità del richiedente e sulla sua capacità di non abusare delle armi.
- Il giudizio di affidabilità in materia di armi ha natura preventiva e discrezionale e può fondarsi su elementi indiziari, frequentazioni con soggetti controindicati e contesto relazionale o familiare, senza necessità di accertare responsabilità penali o condotte penalmente rilevanti del richiedente.
- La frequentazione non occasionale con soggetti controindicati può essere desunta da elementi oggettivi, quale la presenza del richiedente nella medesima autovettura durante controlli di polizia, purché l’Amministrazione svolga una valutazione complessiva e non automatica degli elementi disponibili.
- La motivazione del diniego di un titolo di polizia è sufficiente quando, anche mediante lettura congiunta del preavviso di rigetto e degli atti istruttori richiamati, indica gli elementi fattuali concreti posti a base del giudizio di inaffidabilità e il collegamento logico con la valutazione prognostica.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio discrezionale di affidabilità in materia di armi è limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’Autorità di pubblica sicurezza.
- La prossimità temporale degli elementi istruttori rispetto all’adozione del diniego può dimostrare l’attualità del giudizio prognostico; un elemento solo marginale, quale una condanna colposa di un familiare, non determina l’illegittimità dell’atto quando il diniego sia autonomamente sorretto da ulteriori elementi rilevanti.
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