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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2121/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorrenti impugnano la decisione della Corte d'appello che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata (art. 416-bis, commi 4 e 5 c.p.). I ricorrenti sostengono violazione di legge (art. 59 e 416-bis c.p., art. 192 c.p.p.) e vizio di motivazione: lamentano che non sia stato dimostrato che le singole articolazioni locali cui appartenevano (locale di Petilia Policastro per Curcio; cosca dei Papaniciari di Papanice per Devona) disponessero di armi, né che avessero collegamenti accertati con la struttura armata di Isola di Capo Rizzuto. Sostengono che l'aggravante sia stata loro addebitata in modo oggettivo, senza prova della consapevolezza individuale circa la disponibilità di armi, e che la Corte abbia fatto ricorso a deduzioni 'notorie' senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che la sentenza di rinvio della Corte d'appello ha correttamente applicato i principi indicati nella precedente pronuncia della Cassazione (n. 9148/2022) mettendo in luce il carattere unitario dell'organizzazione 'ndranghetista, caratterizzata da rituali di affiliazione comuni e dalla programmazione di attività delittuose condivise. Ha ritenuto adeguatamente motivate le valutazioni secondo cui la partecipazione di Curcio e Devona a riti di affiliazione officiati in favore di membri di altro locale (Nicoscia), la gestione comune di estorsioni e il ruolo apicale/di rilievo costituiscono elementi idonei a desumere la loro consapevolezza, o quantomeno la loro ignoranza per colpa, circa la disponibilità di armi da parte dell'associazione nel suo complesso. Ha dunque dichiarato infondati i motivi di censura e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante dell'associazione armata possa essere riconosciuta tenendo conto del carattere unitario dell'organismo criminale: se l'associazione, nel suo complesso, è dotata di armi, il singolo esponente di un'articolazione locale può essere ritenuto assoggettato all'aggravante se emergono elementi che dimostrano la sua consapevolezza o la sua colpevole ignoranza circa la disponibilità di armi.

  • art. 59 cod. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione all'attribuzione soggettiva delle circostanze: la Corte ha valutato la responsabilità personale (consapevolezza o colpa) nella percezione dell'esistenza dell'aggravante, ritenendo che ruoli apicali, partecipazione a rituali e attività comuni siano indici della conoscenza o della colpevole non conoscenza.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto all'obbligo di motivazione. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione sufficiente e coerente nel collegare fatti e prova alla conclusione sulla sussistenza dell'aggravante.

  • Giurisprudenza: sentenza Corte di cassazione n. 9148 del 01/12/2022

    La pronuncia precedente stabilisce che, ai fini del riconoscimento del carattere unitario dell'organismo criminoso, non è necessaria l'esistenza di una pronuncia che accerti formalmente una 'federazione' tra locali; rileva invece il carattere omogeneo e unitario dell'organizzazione emerso dagli elementi processuali. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha applicato tale principio per ritenere l'associazione armata.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'associazione armata può essere riconosciuta anche se la singola articolazione locale non è dimostrato possieda armi, quando il contesto associativo unitario dimostra che l'organizzazione nel suo complesso è armata.
  • La partecipazione a riti di affiliazione comuni, l'officiazione dei riti da parte di membri di un locale in favore di altro locale e la gestione congiunta di attività delittuose sono elementi indiziari rilevanti per inferire la consapevolezza della disponibilità di armi.
  • Il ruolo apicale o di figura autorevole nell'articolazione locale aumenta la probabilità di imputare la consapevolezza (o l'ignoranza per colpa) sulla disponibilità di armi.
  • L'assenza di una pronuncia giurisdizionale che dichiari formalmente una 'federazione' tra locali non impedisce il riconoscimento del carattere unitario dell'organizzazione se gli elementi probatori mostrano omogeneità e cooperazione tra le articolazioni.
  • Per contestare con successo il riconoscimento dell'aggravante in casi analoghi, è necessario dimostrare l'assenza di legami funzionali/significativi tra la singola articolazione e le articolazioni armate o provare che il singolo imputato non poteva in alcun modo essere a conoscenza (e non ne aveva responsabilità) della disponibilità di armi.
  • La Corte richiede motivazione adeguata che colleghi i fatti probatori alla conclusione sulla consapevolezza/colpevole ignoranza; mere affermazioni generiche o ricorso a nozioni 'notorie' senza fondamento probatorio non sono sufficienti.

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