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Ordinanza

Ordinanza n. 3173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze dell’appellante sotto il profilo del fumus boni iuris e ha quindi respinto l’appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare disposto dal TAR. Le spese del grado sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Emilia-Romagna che aveva rigettato la domanda cautelare. Il testo non indica l’atto amministrativo sostanziale impugnato né espone specifici motivi di ricorso; riferisce soltanto che l’appellante aveva dedotto doglianze ritenute dal Consiglio di Stato manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l’appello è stato respinto all’esito della sommaria valutazione propria della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare il giudice di secondo grado valuta le doglianze con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e può respingere l’impugnazione quando, a una prima delibazione, esse risultino manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
  • Quando l’appello cautelare è respinto per manifesta infondatezza delle doglianze nella valutazione sommaria del fumus boni iuris, l’ordinanza cautelare di primo grado resta confermata quanto al rigetto della domanda cautelare.
  • La compensazione delle spese del grado può essere disposta in presenza di giusti motivi, anche quando l’appello cautelare viene respinto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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