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Sentenza

Sentenza n. 1334/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione a una terza persona di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e contratto di locazione con patto di futura vendita relativo al medesimo alloggio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato un provvedimento comunale, di cui dichiarava di non conoscere gli estremi, con il quale l'alloggio ERP in cui risiedeva sarebbe stato assegnato alla controinteressata, vedova dell'originario assegnatario, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato tra il Comune e la controinteressata. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 della legge n. 392/1978 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di presupposto, travisamento e sviamento. Ha sostenuto che, dopo la morte dell'originario assegnatario, il figlio fosse subentrato nel godimento dell'alloggio; che essa avesse poi contratto matrimonio con il figlio e stabilito nell'immobile la residenza familiare; che, a seguito della separazione consensuale, il Tribunale ordinario le avesse assegnato in via esclusiva l'abitazione; e che, pertanto, fosse succeduta nel rapporto locatizio e vantasse il diritto al subentro e al mantenimento del godimento dell'alloggio. Ha inoltre riferito di avere presentato un'istanza di acquisto dell'alloggio rimasta senza riscontro. Nel corso del giudizio ha proposto anche un separato ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l'accesso al contratto e al provvedimento di assegnazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha distinto le controversie relative alla fase amministrativa di assegnazione dell'alloggio, nelle quali l'aspirante è titolare di un interesse legittimo e sussiste la giurisdizione amministrativa, dalle controversie concernenti vicende di un rapporto locatizio già sorto, quali subentro, successione, risoluzione, decadenza o rilascio, nelle quali viene in rilievo un diritto soggettivo e sussiste la giurisdizione ordinaria. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non contestasse vizi della procedura amministrativa di nuova assegnazione in quanto tale, ma rivendicasse il proprio diritto a subentrare nel rapporto concessorio e contestasse il diritto della controinteressata sull'alloggio. La controversia riguarda quindi una vicenda del rapporto locatizio, sottratta alla discrezionalità amministrativa. Il richiamo a una precedente pronuncia del Consiglio di Stato è stato ritenuto non pertinente, poiché quella decisione non aveva risolto nel merito una questione analoga di giurisdizione. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, precisando che il processo può essere riproposto entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. La domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. è stata rinviata a una successiva camera di consiglio e non è stata definita con la presente sentenza. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune e della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 392/1978

    La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere il subentro del coniuge nel rapporto locatizio quando, in sede di separazione, il giudice attribuisca a quest'ultimo il diritto di abitazione della casa familiare; il TAR non ha esaminato nel merito tale tesi per difetto di giurisdizione.

  • art. 8, comma 1, c.p.a.

    il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

    La disposizione è stata richiamata per distinguere la cognizione incidentale di questioni relative a diritti dalla cognizione principale, che nel caso concreto spettava al giudice ordinario.

  • art. 9 c.p.a.

    Il precedente richiamato dalla ricorrente è stato ritenuto non decisivo, poiché in appello la questione di giurisdizione non è rilevabile d'ufficio ma deve essere dedotta con specifico motivo; quella pronuncia non aveva quindi risolto nel merito la questione qui esaminata.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario nel termine previsto, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso proposta con rito speciale è stata separata e rinviata a una successiva camera di consiglio per il rispetto dei termini a difesa.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti.

Massime di principio

  • La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguarda l'annullamento dell'assegnazione di un alloggio popolare per vizi propri della fase amministrativa di assegnazione, nella quale l'aspirante non vanta ancora un diritto soggettivo all'assegnazione.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste quando la controversia riguarda vicende di un rapporto locatizio o concessorio relativo a un alloggio ERP già sorto, comprese successione, subentro, risoluzione, decadenza e rilascio, poiché tali vicende incidono su diritti soggettivi e non implicano una ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e interesse privato.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: quando il ricorrente, anche formalmente impugnando un atto amministrativo, rivendica in concreto il diritto al subentro nel rapporto di godimento dell'alloggio o contesta il diritto di un terzo sul medesimo bene, la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • Le controversie promosse dal familiare dell'assegnatario deceduto per accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio o per contestare il diritto vantato da altro familiare sull'alloggio ERP spettano al giudice ordinario, perché la disciplina del subentro non lascia all'amministrazione un margine di discrezionalità amministrativa.
  • La declinatoria di giurisdizione consente la riproposizione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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