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Sentenza

Sentenza n. 5066/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “dell’ordinanza dirigenziale contraddistinta dal n. 350/2024 del 28.11.2024 notificata in data 16.12.2024, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Settore 4 del Comune di San Giorgio a Cremano, con la quale si ingiunge la demolizione e la rimozione di pretese opere abusive; a) soppalco di dimensioni mt 4,00 x 3,80 realizzato con travi in ferro posto a circa 1,95 mt da terra e circa 1,00 dal soffitto b) lavatoio in muratura di dimensioni di circa 2,10 mt x 0,55, h 0,80 posto sul lato destro della parte più ampia del box c) mura divisorie per separare la cantina dal resto dell’ambiente; cantina di dimensioni 2,90x3,70 circa, accessibile tramite tre gradini, pertanto sottoposta rispetto al resto del box – vano dell’altezza di mt 3,50 rispetto al resto del locale di 3,00 mt – configurando un aumento volumetrico di circa mc 3,92 (2,90x 2,70 x 0,50); e di tutti gli atti a questo preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi dei diritti dei ricorrenti presupposti e conseguenziali, ivi compresi, se e per quanto occorra, della relazione di sopralluogo prot.n. 47097/2024, realizzata nell’immobile ubicato presso il locale al piano terra parte di un’ampia costruzione ubicata ala via alveo Farina n. 16 (NCEU fg. 3 p.lla 1394 Sub 101) nonché, ove mai possa rilevare in una qualche misura, dell’ordinanza di demolizione dei lavori del Responsabile dell’Area Tecnica, ovvero di qualunque norma del regolamento edilizio di attuazione.”

Giustizia amministrativa202501293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimozione di un soppalco, un lavatoio in muratura e opere interne con abbassamento della pavimentazione e aumento volumetrico, realizzate in difformità dall’istanza di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 350/2024 deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, sviamento e carenza motivazionale. Hanno sostenuto che il soppalco fosse provvisorio e amovibile; che il lavatoio nel garage rispondesse a esigenze igienico-sanitarie e non implicasse mutamento di destinazione d’uso; che l’abbassamento della pavimentazione della cantina determinasse un incremento volumetrico minimo, pari a circa 3,92 mc rispetto a circa 450 mc complessivi, e comunque non integrasse una difformità essenziale. Hanno inoltre dedotto che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare la disciplina delle difformità parziali e verificare la possibilità concreta di demolire le opere senza pregiudizio per le parti conformi dell’immobile, motivando specificamente sulla ripristinabilità. In memoria di replica hanno lamentato anche l’omessa considerazione di successive pratiche di regolarizzazione e ripristino mediante CILA.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’ordinanza demolitoria. Dal sopralluogo e dalla relazione tecnica richiamata per relationem risultava che le opere erano state realizzate in difformità rispetto allo stato dei luoghi e ai grafici dell’istanza di condono presentata ai sensi della l. n. 724/1994. La presentazione della domanda di condono non abilita il proprietario a completare, trasformare o ampliare il manufatto abusivo prima della definizione della sanatoria. Gli interventi ulteriori, anche se interni, pertinenziali o astrattamente riconducibili a manutenzione o ristrutturazione, conservano l’illiceità dell’opera principale e devono essere demoliti, salvo che siano eseguiti nel rispetto della procedura prevista dall’art. 35, comma 14, della l. n. 47/1985. Nel caso concreto non risultava attivata tale procedura. Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380/2001, poiché la controversia non riguardava una difformità da un precedente permesso di costruire, ma opere realizzate in difformità dall’oggetto dell’istanza di condono. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione dell’ordinanza, che indicava le opere, gli esiti dell’istruttoria e i presupposti normativi. Le pratiche CILA presentate nel 2025 erano irrilevanti, dovendosi valutare la legittimità dell’atto sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria è applicabile alle opere abusive realizzate in prosecuzione o in difformità rispetto a un manufatto oggetto di condono non ancora definito.

  • art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001

    La disciplina richiamata dai ricorrenti non è applicabile quando la difformità contestata riguarda l’oggetto di un’istanza di condono, anziché un precedente permesso di costruire.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La disciplina delle tolleranze costruttive non consente di escludere la rilevanza di opere realizzate successivamente e in difformità dall’oggetto del condono.

  • art. 35, comma 14, l. 47/1985

    Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione.

    La possibilità di completare o intervenire sul manufatto oggetto di condono è subordinata al rispetto della procedura di legge; in mancanza, la prosecuzione o trasformazione dell’opera abusiva è sanzionabile con la demolizione.

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, …

    Il richiamo alla l. n. 47/1985 rende applicabile, nel regime del condono ex l. n. 724/1994, anche la disciplina dell’art. 35 relativa agli interventi durante la pendenza della domanda.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento indica chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante richiamo agli esiti dell’istruttoria e alla relazione tecnica.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono edilizio non legittima il proprietario a completare, trasformare o ampliare il manufatto abusivo prima della definizione della sanatoria: fino all’eventuale concessione del condono, l’opera conserva la propria natura abusiva.
  • Gli interventi ulteriori realizzati su un manufatto abusivo non sanato, anche se interni, pertinenziali o astrattamente riconducibili a manutenzione, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, ripetono l’illiceità dell’opera principale e sono soggetti alla demolizione.
  • Durante la pendenza del condono, gli interventi sul manufatto sono consentiti soltanto nel rispetto della procedura prevista dall’art. 35, comma 14, della l. n. 47/1985; in mancanza, l’amministrazione deve sanzionare le opere ulteriori con l’ordine di demolizione.
  • La disciplina delle tolleranze e delle difformità parziali non è applicabile per escludere la demolizione di opere realizzate in difformità dall’oggetto di un’istanza di condono, quando non si controverte sulla difformità da un precedente titolo edilizio ordinario.
  • La legittimità di un provvedimento edilizio deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le successive presentazioni di CILA o pratiche di regolarizzazione non incidono sulla legittimità originaria dell’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereAutotutela decisoria

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