Sentenza n. 7799/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e deb Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015 (doc. 1), nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spa Società Prodotti Antibiotici S.p.A. il giorno 8/5/2023: per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1 del 8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni della Regione Puglia relative alla ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione regionale n. 10 del 12 dicembre 2022, con cui sono stati ripartiti tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la determinazione dirigenziale regionale n. 1 dell'8 febbraio 2023. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con nota del 24 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle determinazioni regionali impugnate né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della condotta processuale della ricorrente, del contenuto delle difese e del fatto che la memoria dell'amministrazione è stata depositata contestualmente a quella con cui la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Costituisce la base normativa richiamata per la ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento ai fini della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- La compensazione delle spese può essere disposta tenendo conto della condotta processuale delle parti, del contenuto delle rispettive difese e della contestualità tra il deposito della memoria dell'amministrazione e la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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