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Sentenza

Sentenza n. 1230/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro recante condanna del Comune al pagamento di somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 356.932,22, oltre interessi al saggio richiesto, € 320 per costi di recupero del credito e spese del procedimento monitorio. Il titolo esecutivo era stato notificato al Comune, ma l’amministrazione non aveva provato di avervi dato esecuzione. La ricorrente ha chiesto anche il pagamento degli interessi e la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato e che il Comune aveva l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria, non avendo dimostrato l’avvenuto pagamento. Ha ordinato al Comune di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha riconosciuto gli interessi nella misura prevista dal titolo, individuata nel saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, poiché tale misura era stata domandata nel procedimento monitorio e recepita dal decreto ingiuntivo. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola iniqua in ragione della contemporanea debenza degli interessi moratori calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002. In caso di inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario comunale di Spilinga, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni decorrenti dall’istanza della parte ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato al Comune. Il compenso del commissario sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 3.773,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando l’amministrazione non adempie integralmente a un titolo giurisdizionale definitivo; il giudice può ordinare l’esecuzione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nell’ambito dell’ottemperanza, ma nel caso concreto non è stata riconosciuta perché ritenuta iniqua alla luce della debenza di interessi moratori calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Il saggio degli interessi moratori previsto dalla disciplina richiamata nel titolo esecutivo deve essere applicato agli interessi dovuti in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare a un’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute in forza di un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • In sede di ottemperanza, spetta all’amministrazione onerata dimostrare di avere dato esecuzione al titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, può essere dichiarato l’obbligo di adempiere.
  • Gli interessi dovuti in ottemperanza devono essere riconosciuti nella misura stabilita dal titolo esecutivo, compreso il saggio degli interessi moratori previsto dalla normativa espressamente richiamata nella domanda monitoria e recepita nel decreto ingiuntivo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in concreto, la sua applicazione risulti iniqua perché il ritardo è già sanzionato dalla debenza di interessi moratori di particolare entità.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, disciplinandone i poteri, il termine per l’intervento e l’imputazione del relativo compenso all’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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