Risposta n. 306 del 23/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCriteri di determinazione della superficie catastale di un immobile ai fini TARI.
Il quesito
Il contribuente chiede quale sia la corretta superficie catastale da assumere per il calcolo della TARI del proprio immobile, contestando il computo effettuato dal Comune e sostenendo che debba essere considerata una superficie inferiore, con conseguente applicazione dell’80% per la superficie assoggettabile al tributo.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia ritiene corretta la superficie catastale risultante agli atti catastali, pari a 191 mq, perché nel calcolo vanno considerati anche balconi/terrazze/portico e area scoperta o assimilabile, secondo i criteri del D.P.R. n. 138/1998. Precisa inoltre che, allo stato, per la TARI la superficie assoggettabile resta quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti, mentre l’uso dell’80% della superficie catastale opera solo per gli accertamenti comunali nei casi previsti dal comma 646.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia non accoglie la tesi del contribuente: conferma che la superficie catastale dell’immobile è 191 mq, non 179 mq, e che l’errore deriva dalla mancata considerazione di porzioni rilevanti dell’unità immobiliare. Richiama la possibilità di chiedere rettifica dei dati catastali all’Ufficio Provinciale-Territorio. Quanto alla TARI, ribadisce che, in assenza della piena attuazione delle norme richiamate dal comma 645, la base imponibile è la superficie calpestabile; il criterio dell’80% della superficie catastale è invece utilizzabile dal Comune in sede di accertamento ai sensi del comma 646.
Criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile ai fini TARI
L’interpello riguarda la corretta determinazione della superficie catastale di un’unità immobiliare ai fini del tributo TARI. Il contribuente contesta la superficie considerata dal Comune e chiede un chiarimento sui criteri di calcolo applicabili, richiamando la disciplina catastale e quella sulla tassa sui rifiuti.
Fattispecie e posizione del contribuente
L’istante è proprietario di un immobile censito al Catasto Edilizio Urbano, classificato nel gruppo "R". Sulla base del D.P.R. n. 138/1998, ritiene che la superficie catastale debba essere calcolata sommando:
- la superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto;
- la superficie dei vani accessori a servizio indiretto, computata in misura ridotta;
- la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva, anch’essa ponderata.
Secondo la visura catastale, la superficie totale, escluse le aree scoperte, sarebbe pari a 171 mq. Il contribuente aggiunge la superficie dei balconi presenti nell’immobile, pari a 25,911 mq, computata al 30%, ottenendo 7,773 mq arrotondati a 8 mq. Ne deduce una superficie catastale complessiva di 179 mq e, applicando l’80% previsto dall’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013, ritiene che la superficie assoggettabile a TARI sia 143 mq.
Quesito del contribuente
L’istante chiede un parere, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000, sui criteri di determinazione della superficie catastale dell’immobile ai fini del calcolo della TARI. In sostanza contesta la superficie attualmente considerata dal Comune, ritenendola superiore a quella corretta, e sostiene che il tributo debba essere calcolato su una base inferiore.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente ritiene che il Comune di XXX debba determinare la TARI su una superficie catastale pari a 143 mq, a fronte dei 172 mq attualmente computati. Sostiene inoltre di voler agire in giudizio solo dopo che l’Ufficio Tributi comunale avrà adempiuto agli obblighi di risposta previsti dall’art. 2 della legge n. 241/1990, già scaduti.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 1, commi 645, 646 e 647, della legge n. 147/2013;
- il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e in particolare l’Allegato C, paragrafo "Criteri per i gruppi "R" e "P"";
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013, relativo all’interscambio dei dati sulla superficie delle unità immobiliari;
- il regolamento comunale IUC – componente TARI del Comune di XXX, approvato con delibera consiliare n. 11 del 22 maggio 2014.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla superficie catastale
A seguito della verifica dell’atto di aggiornamento catastale DOCFA prot. n. 352938 del 10 luglio 2012, l’Agenzia conferma che la superficie catastale totale dell’immobile, secondo gli atti catastali, è pari a 191 mq.
L’Agenzia osserva che il contribuente, nella propria dimostrazione, ha omesso di considerare:
- parte dei balconi, terrazze e simili di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, incluso il portico ubicato al piano terra;
- la superficie dell’area scoperta o assimilabile, nel caso specifico il giardino.
Dalla documentazione catastale risulta infatti che:
- la superficie di balconi, terrazze e simili è pari a 51 mq, con contributo ponderato di 10 mq;
- la superficie dell’area scoperta o assimilabile è pari a 757 mq, con contributo ponderato di 10 mq;
- i vani accessori a servizio indiretto dei vani principali contribuiscono per 44 mq;
- i vani principali e i vani accessori a servizio diretto ammontano a 127 mq.
Applicando i criteri dell’Allegato C al D.P.R. n. 138/1998, l’Agenzia afferma che la somma dei contributi ponderati dei vani accessori a servizio indiretto, dei balconi/terrazze e dell’area scoperta non può superare il 50% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto. Di conseguenza, la superficie catastale totale dell’unità immobiliare è correttamente determinata in 127 mq + 50% di 127 mq, cioè 191 mq.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla TARI
L’Agenzia precisa che la disciplina della TARI distingue tra:
- la regola generale, per cui la superficie assoggettabile è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- la possibilità, per i Comuni, di considerare in sede di accertamento come superficie assoggettabile all’imposta l’80% della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138/1998.
Richiama il testo originario dell’art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013, poi integrato dal D.L. n. 16/2014, evidenziando che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre solo dopo l’emanazione dell’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, subordinato alla completa attuazione delle disposizioni del comma 647. L’Agenzia osserva però che tale piena attuazione non risulta ancora intervenuta.
Per questo motivo, all’attualità, la superficie assoggettabile alla TARI resta quella calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti. Il criterio dell’80% della superficie catastale può invece rilevare nelle attività di accertamento comunale previste dal comma 646.
Conclusioni operative
L’interpello si chiude con due indicazioni operative principali. Da un lato, la superficie catastale dell’immobile è confermata in 191 mq e non nella misura prospettata dal contribuente. Dall’altro, eventuali errori nei dati catastali devono essere fatti correggere tramite apposita richiesta di rettifica all’Ufficio Provinciale-Territorio competente.
Sul piano TARI, l’Agenzia ribadisce che, in assenza della completa attuazione della disciplina specifica, la base imponibile ordinaria non coincide automaticamente con l’80% della superficie catastale, ma continua a essere determinata sulla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
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