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Sentenza

Sentenza n. 1133/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 250/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 24/06/2025.

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Rimini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 250/2025, emesso dal Tribunale di Rimini il 24 giugno 2025 e munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dal 5 agosto 2025. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dedotta la perdurante inerzia dell'amministrazione, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la perdurante inadempienza del Ministero rispetto a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà e regolarmente notificato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni del decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di adottare misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce il titolo giudiziale da eseguire mediante il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'inottemperanza di un'amministrazione a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà e regolarmente notificato legittima il creditore a proporre giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, il quale può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può comprendere sia le somme dovute in forza del titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già corrisposto, sia le spese legali liquidate nel giudizio presupposto e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza, ove non già pagate.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa, per compiere in sostituzione dell'amministrazione gli adempimenti necessari all'esecuzione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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