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Ordinanza

Ordinanza n. 125/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’aggiudicazione di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza di strade provinciali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aggiudicataria ha impugnato la determinazione con cui la Provincia di Potenza ha revocato la precedente aggiudicazione, chiedendone la sospensione cautelare e la conferma dell’aggiudicazione mediante risarcimento in forma specifica. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni relative alla possibilità per la stazione appaltante di imporre un termine perentorio per la trasmissione della documentazione necessaria alla stipula e alla consegna anticipata dei lavori; alla congruità del termine fissato con la diffida ad adempiere; alla richiesta anticipata della polizza assicurativa; alla valutazione della documentazione trasmessa dall’impresa; e alla sufficienza dell’organico di cantiere indicato dall’aggiudicataria rispetto alle lavorazioni OG3, agli obblighi di sicurezza, alla gestione del traffico e alle attività di emergenza e primo soccorso. Il ricorso appariva inoltre fondato, secondo la ricorrente, sulla necessità di considerare la documentazione trasmessa successivamente e sulla possibilità di fare ricorso all’ausiliaria o al subappalto. Il giudice ha esaminato tali profili nella sommaria delibazione propria della fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso allo stato prima facie infondato. Ha ritenuto applicabile l’art. 18, comma 6, d.lgs. 36/2023, interpretato nel senso che la stazione appaltante può imporre all’aggiudicatario, mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., un congruo termine perentorio per trasmettere i documenti necessari alla stipula, avvertendo espressamente che l’inosservanza comporterà la revoca dell’aggiudicazione. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023 è stato considerato il termine massimo per la stipula a carico della stazione appaltante, non un termine entro il quale l’aggiudicatario possa ritardare la produzione documentale. In ragione dell’urgenza connessa alle condizioni di pericolosità delle strade e alla volontà di procedere alla consegna anticipata dei lavori, il termine iniziale del 17 giugno 2026 e, comunque, quello successivo del 10 luglio 2026 sono stati ritenuti applicabili; quest’ultimo è stato giudicato congruo perché decorrente per 32 giorni dall’aggiudicazione. La Provincia poteva inoltre richiedere la polizza assicurativa già prima della stipula, poiché l’art. 117, comma 10, d.lgs. 36/2023, usando l’espressione “almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori”, consente la richiesta anche anteriormente al contratto quando sia prevista la consegna anticipata per ragioni d’urgenza. Il TAR ha poi ritenuto legittimo non considerare l’ulteriore documentazione trasmessa il 29 luglio 2026, essendo intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio e dopo la trasmissione, l’8 luglio, di documenti ritenuti gravemente carenti. Quanto all’organico, ha valorizzato le relazioni istruttorie secondo cui un solo lavoratore, conducente di macchine operatrici, non era sufficiente a realizzare la quota dei lavori OG3, garantendo contemporaneamente assistenza a terra, gestione del traffico, vigilanza antinfortunistica, emergenze e primo soccorso. Il subappalto, essendo eventuale, non consentiva di superare l’impossibilità di procedere alla stipula e alla consegna anticipata sulla base dell’organigramma concretamente indicato. Il richiamo al principio del risultato non conduceva a una diversa conclusione, poiché tale principio resta subordinato al rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Consente alla stazione appaltante di imporre all’aggiudicatario, mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., un termine congruo e perentorio per la trasmissione dei documenti necessari alla stipula, con avvertimento della revoca dell’aggiudicazione in caso di inosservanza.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione è il termine massimo entro il quale la stazione appaltante deve stipulare il contratto.

  • art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023

    Rileva quale base normativa per la consegna anticipata dei lavori in presenza di ragioni d’urgenza.

  • art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione alla possibilità di procedere alla consegna anticipata dei lavori nella procedura negoziata.

  • art. 117, comma 10, d.lgs. 36/2023

    almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori

    La formulazione consente alla stazione appaltante di richiedere la polizza assicurativa anche prima della stipula, quando sia prevista la consegna anticipata dei lavori per ragioni d’urgenza.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza

    Il principio del risultato, pur orientato alla tempestiva esecuzione dell’appalto, non può operare in deroga ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere può essere utilizzata dalla stazione appaltante per fissare all’aggiudicatario un termine perentorio per la produzione della documentazione necessaria, con previsione della conseguenza della revoca.

  • Allegato XVII d.lgs. 81/2008

    È richiamato in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale e alle esigenze di sicurezza del cantiere.

Massime di principio

  • La stazione appaltante può imporre all’aggiudicatario, mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., un termine congruo e perentorio per la trasmissione della documentazione necessaria alla stipula del contratto, indicando espressamente che l’inosservanza comporterà la revoca dell’aggiudicazione.
  • Il termine massimo di sessanta giorni dall’aggiudicazione previsto dall’art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023 riguarda l’adempimento della stazione appaltante consistente nella stipula del contratto e non impedisce alla stessa di fissare all’aggiudicatario un termine anteriore per la produzione della documentazione necessaria.
  • Quando ricorrano ragioni d’urgenza e sia prevista la consegna anticipata dei lavori, la stazione appaltante può richiedere la polizza assicurativa anche prima della stipula del contratto, purché nel rispetto della previsione dell’art. 117, comma 10, d.lgs. 36/2023.
  • La documentazione trasmessa dall’aggiudicatario dopo la scadenza di un termine perentorio validamente assegnato può essere legittimamente non considerata ai fini della stipula e della consegna dei lavori.
  • Nella fase propedeutica alla stipula e alla consegna anticipata dei lavori, la stazione appaltante può verificare concretamente che l’organico indicato dall’aggiudicatario sia adeguato alle lavorazioni e agli obblighi di sicurezza; il carattere eventuale del subappalto non sostituisce la verifica dell’idoneità dell’impresa aggiudicataria sulla base dell’organizzazione effettivamente dichiarata.
  • Il principio del risultato nella contrattualistica pubblica non autorizza deroghe ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblico
RamiContratti pubblici
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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