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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27053/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposte per il triennio 1990-1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. Formatasi la silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, però, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non provato il diritto al rimborso e, in particolare, non dimostrati i presupposti richiesti dalla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e dal regime de minimis. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final e dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 717/2015, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato il rimborso pur in presenza della prova della residenza nell'area colpita e dell'assenza di altri aiuti pubblici, producendo anche un'autocertificazione in tal senso; ha inoltre precisato di chiedere il rimborso di IRPEF e ILOR, non dell'IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR: per le imprese beneficiarie dei vantaggi fiscali collegati al sisma del 1990, il giudice di merito deve verificare in concreto la prova dei presupposti di compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato, ossia il rispetto del regime de minimis oppure, in alternativa, l'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni causati dalla calamità e l'aiuto concesso, evitando sovracompensazioni. Nel caso concreto la contribuente si era limitata ad affermazioni generiche sulla sede operativa in zona sismica, senza allegare e provare uno specifico danno e la sua quantificazione; quanto all'assenza di altri aiuti pubblici, aveva prodotto solo un'autocertificazione, ritenuta priva di efficacia probatoria nel giudizio tributario e comunque tardiva. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia

    la norma è richiamata come base del beneficio fiscale, ma la sua applicazione alle imprese è condizionata dalla compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    richiamato come ulteriore base normativa del rimborso richiesto.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    costituiscono il parametro eurounitario sugli aiuti di Stato; il beneficio è incompatibile se non rientra nelle eccezioni o nei limiti consentiti.

  • decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final

    vincola il giudice nazionale; il regime è incompatibile salvo aiuti individuali rispettosi del de minimis o compensativi di danni da calamità con nesso diretto e chiaro.

  • regolamento CE n. 1407/2013

    richiamato quale regolamento de minimis applicabile per verificare la compatibilità dell'aiuto individuale.

  • regolamento CE n. 717/2015

    richiamato, insieme al precedente, quale parametro per il regime de minimis.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    consente la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, purché sia provato un nesso chiaro e diretto tra danno e aiuto.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    è richiamato per affermare l'illegittimità del regime di aiuti non notificato o incompatibile.

  • art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario impedisce di attribuire efficacia probatoria all'autocertificazione, che non può surrogare prove vietate come giuramento e testimonianza.

  • art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per rilevare anche la tardività della produzione dell'autocertificazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali connesse a calamità naturali, quando il beneficiario è un'impresa, il giudice deve verificare la compatibilità dell'agevolazione con la disciplina UE sugli aiuti di Stato, potendo riconoscere il beneficio solo se rispetta il regime de minimis oppure se è provato un nesso chiaro e diretto tra danno subito e aiuto concesso.
  • La prova del diritto al rimborso grava sul contribuente che invoca il beneficio: non basta allegare la mera localizzazione dell'impresa nell'area colpita, occorre dimostrare concretamente il danno subito e, se si invoca la deroga per calamità naturali, anche l'assenza di sovracompensazione.
  • Nel processo tributario l'autocertificazione, di regola, non ha efficacia probatoria idonea a dimostrare fatti costitutivi del diritto azionato, poiché non può introdurre surrettiziamente mezzi di prova incompatibili con il divieto di giuramento e testimonianza.
  • Il rispetto del regime de minimis va accertato considerando il plafond complessivo di aiuti rilevante nel periodo previsto dalla normativa eurounitaria, non il solo importo richiesto nel singolo giudizio.
  • Le decisioni della Commissione UE che dichiarano incompatibile un regime di aiuti sono vincolanti per il giudice nazionale, il quale deve disapplicare la normativa interna contrastante e valutare la singola misura alla luce delle eccezioni e delle condizioni indicate dalla decisione stessa.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLegge applicabile
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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