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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11976/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Siena per il reato previsto dall'art.186, commi 2 lett.b) e 2-sexies, d.lgs. 285/1992. I motivi di censura riguardavano: (1) presunta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'onere della prova sul corretto funzionamento dell'etilometro; (2) presunta erronea applicazione dell'art.131-bis c.p.; (3) presunta erronea applicazione dell'art.62-bis c.p. e delle norme sul trattamento sanzionatorio, sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna. Inoltre è stato sollevato il vizio di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (non manifestamente infondato) e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione alla data del 27/06/2020, applicando il termine massimo di prescrizione di cinque anni previsto per la contravvenzione in base al combinato disposto degli artt.157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p. Nel vaglio ex art.129 comma 2 c.p.p. la Corte ha ritenuto assente un elemento univoco che potesse comunque dimostrare l'innocenza dell'imputata senza necessario approfondimento, imponendo quindi l'applicazione dell'effetto estintivo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato e cancellata la sanzione amministrativa accessoria. È stata disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Siena ai sensi dell'art.224 comma 3 del codice della strada.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - art.186

    art.186, commi 2 lett.b) e 2-sexies

    Norma sostanziale contestata: guida in stato di ebbrezza. La sentenza d'appello aveva confermato la condanna per questa fattispecie; in cassazione il profilo di fondatezza relativo alla prova dell'etilometro è stato sollevato ma la decisione finale si è risolta sul terreno della prescrizione.

  • codice penale - art.157

    Richiamato nel combinato disposto per il calcolo della prescrizione delle contravvenzioni; utilizzato con gli artt.160 e 161 per determinare il termine massimo di prescrizione.

  • codice penale - art.160

    Concorre al calcolo del termine prescrizionale massimo applicabile alla contravvenzione, contribuendo alla determinazione del termine quinquennale.

  • codice penale - art.161

    Parte del complesso normativo utilizzato per stabilire il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione contestata (cinque anni).

  • codice di procedura penale - art.129

    Norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare estinto il reato quando, nel controllo, non emergono elementi univoci tali da dimostrare l'innocenza senza bisogno di approfondimenti; qui è stata invocata per applicare l'effetto estintivo per prescrizione.

  • codice penale - art.131-bis

    Motivo di ricorso indicato come erronea applicazione, ma la decisione di cassazione non ha affrontato sostanzialmente l'interpretazione di questa norma poiché ha deciso per la prescrizione del reato.

  • codice penale - art.62-bis

    Anche questa norma è stata richiamata nella censura sul trattamento sanzionatorio; tuttavia la Corte si è pronunciata per prescrizione senza entrare nel merito dell'applicazione di tale disposizione.

  • codice della strada - art.224

    Disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto competente per gli effetti amministrativi conseguenti all'estinzione del reato e alla eliminazione della sanzione amministrativa accessoria.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione è maturato per una contravvenzione, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato anche se restano questioni di merito non risolte.
  • Per le contravvenzioni il termine massimo di prescrizione può risultare quinquennale in base al combinato disposto degli artt.157, 160 e 161 c.p.; è necessario verificare il corretto calcolo dei termini processuali per stabilire l'eventuale estinzione per prescrizione.
  • Il controllo ex art.129 c.p.p. da parte della Cassazione valuta se vi siano elementi incontrovertibili di innocenza tali da escludere l'applicazione dell'effetto estintivo; in mancanza di tali elementi prevale l'applicazione della prescrizione dichiarata.
  • Le questioni relative all'onere della prova (es. corretto funzionamento dell'etilometro) restano rilevanti sul piano del merito ma, se il reato è estinto per prescrizione, non saranno più esaminate nella sostanza dalla Cassazione.
  • L'estinzione del reato per prescrizione comporta anche la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie correlate, salvo specifiche previsioni diverse; gli organi amministrativi competenti (es. Prefetto) devono essere informati per l'adeguamento degli effetti amministrativi.
  • Quando si impugna una sentenza con più motivi, un motivo procedurale (es. prescrizione) può rendere irrilevanti altri motivi di merito; chi impugna dovrebbe sempre verificare e quantificare i termini prescrizionali insieme alle contestazioni di merito.

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