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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27280/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite il difensore Avv. Luca Donadon, contestava la decisione della Corte d'appello di non rinviare l'udienza del 6 novembre 2024 per astensione del difensore. Sosteneva che il nuovo difensore aveva presentato tempestivamente (1 ottobre 2024) la richiesta di trattazione orale dell'appello per quella data e che solo successivamente, il 31 ottobre 2024, aveva comunicato la sua adesione a uno sciopero di categoria. Denunciava dunque la violazione di legge per mancato rinvio e, in subordine, la nullità degli atti processuali ai sensi degli artt. 420 ter e 178 c.p.p. e della legge n. 479/1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che alla prima udienza di appello del 13/12/2023 il Collegio aveva preso atto della mancata richiesta della trattazione orale entro il termine perentorio previsto dall'art. 598-bis c.p.p., determinando la decadenza dalla richiesta di partecipazione in udienza. Il mutamento del difensore e le successive comunicazioni non hanno riaperto il termine per la richiesta, che resta imperativa e irrevocabile se non formulata nella prima udienza di appello; le eccezioni sulla nullità e sulla disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 e successive) non risultano applicabili nella fattispecie perché il Collegio aveva già deciso sul rito nella prima udienza. Di conseguenza la richiesta di rinvio per astensione del difensore era irrilevante e il rigetto del rinvio da parte della Corte territoriale è stato ritenuto corretto. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per il quale era stato condannato il ricorrente; la Cassazione non ha messo in discussione la qualificazione del fatto ai fini del motivo processuale esaminato.

  • art. 598-bis c.p.p.

    2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

    La Corte ha interpretato la norma come perentoria: la richiesta di partecipazione in udienza deve essere formulata entro il termine previsto alla prima udienza di appello; se non proposta nei termini determina la decadenza e la trattazione consolidata in forma scritta, senza che un mutamento del difensore riapra il termine.

  • art. 601 c.p.p.

    Richiamato come riferimento al decreto di citazione per il calcolo del termine previsto dall'art. 598-bis; la Cassazione conferma il legame procedurale fra notifica/citazione e decorrenza del termine.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma sulla nullità; la Cassazione ha ritenuto che la presunta nullità invocata non fosse integrata dalla vicenda (la mancata partecipazione in udienza era dovuta a decadenza procedurale, non a vizi di instaurazione del contraddittorio).

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle nullità; la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio dedotto perché non si è dimostrata una mancata instaurazione del contraddittorio né altri vizi gravi degli atti introduttivi.

  • legge n. 479/1999

    Citate in relazione alla disciplina sull'astensione e sui termini; la Corte non ha ritenuto che la legge fondasse nel caso l'annullamento o il rinvio degli atti processuali impugnati.

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che, in tema di disciplina emergenziale pandemica, stabilisce che il superamento del termine per la richiesta di discussione orale consolida la trattazione in forma scritta; eccezioni sono possibili solo quando nella prima udienza non sia stata svolta alcuna attività del Collegio (ad es. presa d'atto senza decisione sul rito). Nel caso concreto il Collegio aveva già deciso sul rito, per cui la disciplina emergenziale non muta l'esito.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato come riferimento alle forme di decisione in camera di consiglio o udienza pubblica; la Corte ha preso atto che l'art. 598-bis demanda alla corte la determinazione delle forme del rito quando la richiesta è ammissibile.

Massime di principio

  • La richiesta di partecipazione all'udienza di appello (trattazione orale) è perentoria e deve essere presentata entro i termini previsti dall'art. 598-bis c.p.p.; se non proposta nei termini, l'appello si consolida in trattazione scritta e la parte decade dal diritto di partecipare.
  • Il cambiamento del difensore non riapre automaticamente il termine per chiedere la trattazione orale: la tempestività va valutata rispetto alla prima udienza di appello, salvo che in quella prima udienza il Collegio non abbia svolto alcuna attività decisoria sul rito.
  • La comunicazione successiva di astensione o impedimento del difensore non determina di per sé l'obbligo di rinvio se la parte è già decaduta dal diritto di partecipare; la richiesta di rinvio è irrilevante se la decadenza è già intervenuta.
  • Le doglianze di nullità per mancato rinvio o per assenza del difensore richiedono la prova che sussista una violazione dell'instaurazione del contraddittorio o vizi degli atti introduttivi; mera tardività o vicende personali non sono sufficienti.
  • In contesti normativi emergenziali (es. disposizioni Covid), la possibilità di ricalcolare termini o di riaprire la partecipazione esiste solo se alla prima udienza non vi è stata alcuna attività collegiale che abbia deciso il rito; in caso contrario prevale la disciplina ordinaria e la decadenza.

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