Cassazione Civile, Sentenza n. 22728/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto competente il Consiglio dell'Ordine di Viterbo a irrogare la sanzione (censura) in luogo della sospensione, contestando la validità del procedimento disciplinare. Sosteneva che, alla data del 1° gennaio 2015 (entrata in vigore della riforma forense), la competenza disciplinare era già passata ai Consigli Distrettuali di Disciplina (C.D.D.) e che il procedimento dovesse considerarsi "pendente" e quindi trasferito al C.D.D. ai sensi dell'art.15 del Reg. C.N.F. n.1/2014 e dell'art.65 della legge n.247/2012. Inoltre deduceva la nullità della decisione di primo grado per incompetenza dell'organo che l'aveva pubblicata (per mutata composizione del consiglio e per il fatto che il deposito del provvedimento sarebbe l'atto costitutivo dell'esistenza della decisione). Il ricorso è fondato sul motivo di cui all'art.360 n.3 c.p.c. (violazione e falsa applicazione delle norme citate).
La decisione
La Corte di Cassazione - Sezioni Unite ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché ha dato rilievo alla data della deliberazione collegiale (17/7/2014), momento in cui la potestas iudicandi deve sussistere, e non alla data del deposito/pubblicazione (2016). La Corte ha confermato la natura amministrativa ma "giustiziale" delle decisioni dei Consigli dell'Ordine e ha richiamato l'art.51 R.D. 37/1934 (che prescrive che la decisione indichi la data in cui è "pronunziata" e sia sottoscritta da presidente e segretario). Ne consegue che, essendo la deliberazione intervenuta prima dell'entrata in vigore della riforma e completa nella composizione dei sottoscrittori che vi avevano partecipato, il procedimento non poteva considerarsi "pendente" alla data del passaggio di funzioni (1/1/2015) e non doveva essere trasferito al C.D.D.; pertanto il C.O.A. di Viterbo era competente. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e non ha disposto spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 247/2012, art. 65
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.... 2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data.... 5. ... Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu' favorevoli per l'incolpato.
La Corte interpreta la norma transitoria nel senso che le regole previgenti si applicano se compatibili, ma l'applicabilità della norma che trasferisce procedimenti dipende dallo stato del procedimento (se già deliberato o ancora "pendente"). Pertanto, se la deliberazione è intervenuta prima dell'entrata in vigore, il procedimento non è trasferibile.
Regolamento C.N.F. n. 1/2014, art. 15
"I fascicoli dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 31 dicembre 2014 presso gli ordini circondariali del distretto saranno trasferiti, a cura degli uffici di ciascun Ordine, alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina dandone comunicazione all’incolpato."
La previsione di trasferimento si applica solo ai procedimenti effettivamente "pendenti" al 31/12/2014; non si applica ai procedimenti che si siano già conclusi nella fase della deliberazione collegiale anteriore a tale data.
R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, artt. 44 e 51
Art.44: "Le deliberazioni del Consiglio nazionale e quelle dei Consigli dell'ordine locali sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria." Art.51: "Chiusa la discussione, il Consiglio delibera fuori della presenza dell'incolpato e del difensore... La decisione è redatta dal relatore e deve contenere ... l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del segretario. Essa è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria."
La Corte sottolinea che la data rilevante è quella della deliberazione indicata nel corpo della decisione e che la sottoscrizione del presidente e del segretario che hanno partecipato alla deliberazione è necessaria; la pubblicazione per deposito è forma di pubblicità ma non muta il momento della pronuncia.
Art. 61 legge n. 247/2012
termine di impugnazione di trenta giorni
Richiamato in relazione al termine di impugnazione delle decisioni disciplinari notificate dopo il 1° gennaio 2015: in base alla transizione, per sentenze notificate dopo tale data va applicato il più lungo termine di trenta giorni.
Art.360 cod. proc. civ., n. 3
Norma di diritto processuale civile invocata quale motivo di cassazione per "violazione e falsa applicazione della legge"; qui usata dal ricorrente per censurare la presunta errata applicazione delle disposizioni transitorie e regolamentari.
Massime di principio
- Per i provvedimenti disciplinari degli Ordini forensi la data rilevante ai fini della competenza e dell'applicazione di norme transitorie è quella della deliberazione collegiale indicata nel corpo della decisione, non la data del successivo deposito/pubblicazione.
- Le decisioni dei Consigli dell'Ordine hanno natura amministrativa "giustiziale": pur non essendo giurisdizionali, richiedono garanzie di terzietà e formali (data della pronuncia, sottoscrizione da parte di presidente e segretario presenti alla deliberazione).
- Il trasferimento dei procedimenti ai Consigli Distrettuali di Disciplina ai sensi della disciplina transitoria opera soltanto se il procedimento risultava effettivamente "pendente" (non ancora deliberato) alla data indicata per il trasferimento; se la deliberazione è intervenuta prima, il procedimento resta nella competenza dell'organo che ha deliberato.
- La variazione nella composizione dell'organo dopo la deliberazione (es. sostituzione di consiglieri) non invalida la decisione purché la deliberazione sia stata adottata validamente da chi ha partecipato e la data della pronuncia sia correttamente indicata e sottoscritta.
- In caso di contestazione procedurale, è necessario verificare il momento formale e sostanziale in cui si è perfezionato l'atto (deliberazione vs deposito) per stabilire effetti di transizione, competenza e termini di impugnazione.
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