Sentenza n. 13407/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 42418, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADSS- SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, inoltrata dalla ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 15 gennaio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato telematicamente il 15 gennaio 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, finalizzato all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonostante la scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento, lamentando anche l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che risultasse adottato alcun provvedimento espresso né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell’Amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inerzia, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per i successivi 90 giorni. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento, a fronte di un’istanza formale e dell’assenza di un provvedimento espresso, fonda l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e consente la tutela contro il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale verifica e richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è stato quantificato in quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La tutela contro il silenzio consente al giudice di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza formale, seguita dalla scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso, integra il silenzio-inadempimento e legittima l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo può essere individuato in quattro mesi al massimo.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio comporta l’ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza anticipare necessariamente il contenuto della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuando il termine per l’esercizio del potere sostitutivo dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- Nel decidere sulla domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché ai pertinenti principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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