Cassazione Penale, Sentenza n. 51495/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Pufin s.p.a. ha impugnato la parte dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Avellino che aveva confermato il mantenimento del sequestro della quota di partecipazione (99%) in Pufin Power Italy s.r.l., sostenendo che la quota era stata acquistata nel 2012 con utili e patrimonio aziendale legittimi (come risultante dal bilancio 2012) e non con le somme distratte dalla EI.Ital s.p.a. (distrazioni del 2007 e 2009). La ricorrente denunciava violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240, primo comma, cod. pen., lamentando inoltre motivazione meramente apparente e che il mantenimento del vincolo configurerebbe una confisca per equivalente non consentita per il reato di bancarotta fraudolenta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata basata su elementi indiziari: la coincidenza temporale tra l'ingresso nelle disponibilità della Pufin delle somme provenienti dalla EI.Ital (oltre 11 milioni di euro) e l'acquisto della quota, e la preponderanza quantitativa di tali somme rispetto alle altre entrate della società. Sulla base di questi indizi il Tribunale del riesame ha ritenuto provato che la quota costituisse, anche se indirettamente, profitto del reato di bancarotta fraudolenta e dunque confiscabile. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente, proponendo una diversa valutazione della prova (es. dando piena efficacia probatoria al bilancio 2012), chiedeva una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità (art. 325 c.p.p.). Infine la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai motivi di impugnazione: disciplina i limiti e le forme dell'impugnazione; nella decisione la Corte osserva che la ricorrente non può ottenere in sede di legittimità una rivalutazione degli elementi di fatto.
art. 240, primo comma, cod. pen.
Norma sulla confisca del profitto del reato; la ricorrente sosteneva che la misura impugnata si risolvesse in una confisca per equivalente, non consentita per il delitto in questione, ma la Corte ha ritenuto che risultassero indizi sufficienti della derivazione della quota dal profitto del reato.
art. 322-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello al tribunale del riesame avverso provvedimenti cautelari; il Tribunale del riesame aveva parzialmente accolto l'appello di Pufin (annullando il sequestro su autovettura e imbarcazione) ma aveva confermato il vincolo sulla quota societaria.
art. 325, cod. proc. pen.
Norma che limita il sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione della prova; la Corte ha richiamato tale articolo per escludere la possibilità, in Cassazione, di una nuova valutazione degli elementi di fatto prodotti dalla ricorrente (es. bilancio 2012).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che contempla la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale disposizione.
Sentenza delle Sezioni Unite "Miragliotta" (giurisprudenza richiamata)
Richiamata dal ricorrente quale parametro di chiarezza nella indicazione degli indizi che colleghino il bene al profitto del reato; la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame ha comunque indicato elementi indiziari (cronologici e quantitativi) ritenuti idonei a fondare la misura cautelare.
Massime di principio
- Il sequestro di beni come profitto del reato può reggersi su indizi di natura cronologica e quantitativa: l'acquisto successivo all'ingresso di somme illecite nel patrimonio e la preponderanza di tali somme rispetto alle altre entrate possono costituire indizi idonei a fondare il vincolo.
- Chi contesta un sequestro fondato su indizi deve fornire elementi specifici e documentali che dimostrino la tracciabilità dell'origine lecita dei fondi impiegati; l'allegazione generica di un bilancio senza elementi aggiuntivi idonei a provare l'effettiva fruizione di utili può non essere sufficiente.
- In Cassazione non è ammessa la rinnovazione o la rivalutazione del materiale probatorio di merito: le doglianze devono essere fondate su vizi di diritto o su motivazione assente/contraddittoria, non su diversa valutazione dei fatti (art. 325 c.p.p.).
- Se si teme una confisca per equivalente occorre dimostrare concretamente che il bene non deriva, neanche indirettamente, dal profitto del reato; la distinzione tra confisca diretta e per equivalente è rilevante ma non impedisce la confisca se esistono indizi che il bene sia riconducibile al reato.
- Documentazione utile in casi simili: flussi bancari dettagliati, evidenza di utili effettivamente distribuiti o reinvestiti, delibere societarie e movimenti patrimoniali che dimostrino la disponibilità di risorse lecite al momento dell'acquisto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51452/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51456/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51458/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51461/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51462/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51463/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →