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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04282/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Torino che, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di Cassazione, aveva nuovamente rigettato il reclamo per la concessione della liberazione anticipata relativo ai periodi di detenzione 7/11/2002-7/1/2006 e 16/3/2009-16/9/2009. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 627 c.p.p., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Tribunale non si era uniformato alle indicazioni della pronuncia rescindente (avrebbe dovuto valutare la partecipazione all'opera rieducativa del detenuto nel periodo in valutazione) e che aveva invece sollevato un profilo di inammissibilità originaria basato sul presunto integrale esaurimento delle pene oggetto di cumulo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente ritenuto che il periodo 7/11/2002-7/1/2006 fosse già integralmente espiato in virtù del cumulo eseguito (provvedimento di cumulo del 8/4/2022) e, conformemente all'art. 657, comma 4, c.p.p., i periodi espiati anteriormente alla commissione dei reati per cui restano pene da eseguire non possono essere portati in detrazione. Di conseguenza i titoli riferiti a quel periodo non potevano formare oggetto di una riduzione o della liberazione anticipata (beneficio concedibile solo per pene ancora in esecuzione). La Corte ha inoltre ritenuto legittimo che il Tribunale di Sorveglianza esamini incidentalmente questioni preliminari o di cumulo necessarie per decidere sulla richiesta, e che il giudice di rinvio, pur vincolato dalla pronuncia rescindente, possa autonome valutazioni di merito nei limiti indicati dalla Cassazione. Condanna il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il computo della custodia cautelare o delle pene espiate può essere fatto solo se avvenuto dopo la commissione dei reati per i quali restano pene da eseguire; pertanto periodi espiati anteriormente alla commissione dei nuovi reati non possono essere detrattili ai fini dell'esecuzione delle pene residue.

  • art. 657, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama i casi tassativi di fungibilità del periodo scontato "sine titulo" per reati diversi; la Corte ricorda che la fungibilità è limitata alle ipotesi previste da questa norma.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola gli effetti della pronuncia di annullamento con rinvio; la decisione di rinvio deve tenere conto delle indicazioni della Cassazione ma il giudice di rinvio può svolgere autonomo esame di merito nei limiti e con la motivazione congrua, senza fondarsi su argomenti già dichiarati illogici.

  • art. 78 cod. pen.

    Norma sul criterio moderatore nelle pene concorrenti; la Corte osserva che nel cumulo vanno considerate anche pene già espiate quando possano influire sul criterio moderatore o sul cumulo materiale in vista di benefici, salvo il limite dell'art. 657, comma 4.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione utilizzati dal difensore (violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato liminarmente in relazione ai limiti di enunciazione del motivo nell'atto di impugnazione in Cassazione.

  • art. 2, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio di pregiudizialità che consente al giudice che decide la questione principale di risolvere incidentalmente le questioni preliminari necessarie, applicato per giustificare l'esame del cumulo da parte del Tribunale di Sorveglianza.

  • artt. 655, 663 e 665 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in ordine alla competenza sulle questioni relative al titolo esecutivo e all'incidente di esecuzione: la Corte chiarisce che, comunque, il giudice di sorveglianza può procedere ad accertamenti incidentali necessari per decidere sulla richiesta.

Massime di principio

  • Un periodo di detenzione già integralmente espiato non può essere detratto dalle pene residue per reati commessi successivamente, ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p.; quindi non può costituire base per ottenere la liberazione anticipata se relativo a titoli già estinti.
  • La liberazione anticipata è concedibile solo su pene ancora in esecuzione; per titoli già espiati la richiesta è, di fatto, inammissibile rispetto a quei periodi.
  • Dopo l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta obbligato a motivare congruamente e a non fondare la decisione sugli stessi argomenti dichiarati illogici, ma può compiere autonoma valutazione di merito sui dati probatori nei limiti indicati dalla sentenza resa dalla Cassazione.
  • Il giudice di sorveglianza ha potere di accertamento incidentale su questioni preliminari e sul cumulo, quando tali accertamenti siano necessari per decidere sulla domanda di competenza; ciò include la verifica se un titolo esecutivo sia già esaurito e quindi irrilevante ai fini della concessione del beneficio.
  • Se la questione di inammissibilità originaria non è stata dedotta o non risultava esaminabile in sede di legittimità, non si può assumere automaticamente che la Corte di cassazione l'abbia implicitamente valutata; il giudice di rinvio può quindi esaminare tale profilo qualora rilevante per la decisione.
  • La correttezza del cumulo e l'individuazione dei titoli esecutivi pertinenti sono rilevanti non solo per l'esecuzione materiale ma anche per la valutazione dei requisiti per benefici penitenziari; errori in tale computo possono legittimare indagini incidentali da parte del giudice cui è stata presentata la richiesta.

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