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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07044/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un’iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della contribuente ritenendo non provata la legittima notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, e ha dichiarato assorbite le ulteriori questioni sollevate. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi tutti formulati come omessa pronuncia/violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.: (1) omesso esame sulla regolarità dell’attività di riscossione e sulla tempestiva e valida notificazione di tutte le cartelle, nonché sull’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini; (2) omesso esame sul corretto calcolo di interessi di mora e compensi di riscossione; (3) omesso esame sulla regolare ed efficace esecutività dei ruoli. In sostanza, l’ente ricorrente sosteneva di avere interesse alla cassazione perché una pronuncia nel senso della regolarità delle notifiche avrebbe consolidato i crediti iscritti a ruolo, nonostante fosse già stata annullata l’ipoteca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Ha osservato che l’omessa pronuncia o l’erronea dichiarazione di assorbimento dei motivi di appello relativi ai vizi delle cartelle potevano essere lamentate solo dalla contribuente, non dall’agente della riscossione, che sul punto non era soccombente. Inoltre, il primo grado aveva già rigettato la domanda della contribuente sulle cartelle, sicché la sentenza impugnata non aveva determinato alcuna perdita del carico iscritto a ruolo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, senza esame del merito dei motivi. Spese non liquidate nei confronti della contribuente intimata e dell’Agenzia, compensate nei confronti del Comune; disposto anche l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia presuppone che la parte che la deduce sia effettivamente soccombente sul punto e abbia interesse concreto alla decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione processuale, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad impugnare richiede una soccombenza sostanziale e un’utilità giuridica concreta derivante dall’eventuale accoglimento del gravame.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come norma di riferimento per i motivi proposti per error in procedendo.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente per il calcolo degli interessi di mora.

  • art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato dal ricorrente per i compensi dell’agente della riscossione.

  • art. 12, comma 14, d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente per la pretesa efficacia esecutiva dei ruoli.

  • art. 2719 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul potere di certificazione e sulla conformità delle copie degli estratti di ruolo.

  • art. 5, comma 5, d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997

    Richiamato dal ricorrente in tema di certificazione degli atti di riscossione.

  • art. 18, comma 2, d.P.R. 445/2000

    Richiamato dal ricorrente in tema di certificazione di copie e documenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per la notifica del ricorso per cassazione tramite servizio postale.

  • art. 139, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la notifica presso la residenza della parte.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità per l’Agenzia di depositare nota senza controricorso tempestivo.

  • art. 366, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per il domicilio del controricorrente presso la cancelleria della Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 76 d.l. 73/2021 conv. in l. 106/2021

    Richiamato per il subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.

Massime di principio

  • L’interesse ad impugnare richiede una soccombenza sostanziale: non può proporre ricorso la parte che, sul punto censurato, è risultata vittoriosa o non pregiudicata dalla decisione.
  • La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se proviene da chi non avrebbe potuto trarre alcuna utilità giuridica dall’accoglimento del motivo omesso.
  • La mera aspirazione a una più corretta soluzione giuridica o alla cristallizzazione di una posizione debitoria altrui non integra di per sé l’interesse ad impugnare.
  • Quando il giudice di primo grado abbia già respinto la domanda sul punto decisivo, l’eventuale assorbimento in appello di ulteriori questioni non comporta un pregiudizio impugnabile per la parte già vittoriosa.
  • Chi deduce vizio di omessa pronuncia deve anche indicare in modo autosufficiente dove la specifica domanda o eccezione sarebbe stata proposta nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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