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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22040/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso chiesto da una società colpita dal sisma del dicembre 1990 per somme versate, o asseritamente dovute, a titolo di Ilor, Iva e imposta sul patrimonio netto per gli anni 1990-1992, in base all'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. La CTR, confermando la CTP, aveva ritenuto illegittimo il diniego e aveva accolto la domanda di rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, sostenendo che la CTR avesse riconosciuto il rimborso nonostante l'obbligo di sospensione per i soggetti che svolgono attività economica e nonostante la pendenza, poi definita, del procedimento davanti alla Commissione europea sulla compatibilità della disciplina italiana con il diritto UE. Ha inoltre richiamato la sopravvenuta decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final, che ha qualificato la misura come aiuto di Stato incompatibile, salvo eventuali eccezioni come il de minimis o gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale nei limiti e alle condizioni indicate dalla decisione stessa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha distinto la posizione dell'Iva da quella delle altre imposte. Quanto all'Iva, ha ritenuto che l'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 non sia applicabile perché contrario al principio di neutralità fiscale, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione; per tale parte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto. Quanto alle altre imposte, invece, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché verifichi se il beneficio individuale rientri nel regime de minimis o in altra ipotesi di compatibilità individuata dalla decisione della Commissione europea, e per la regolazione delle spese. L'esito complessivo del ricorso è quindi di accoglimento parziale, con prevalenza dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione della CTR.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    richiamato dall'Agenzia a fondamento dell'obbligo di sospensione delle domande di rimborso relative ai soggetti esercenti attività economica, in attesa della verifica europea sulla compatibilità degli aiuti.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 ... diminuito al 10 per cento"

    per l'Iva la disposizione è incompatibile con il principio di neutralità fiscale e non può essere applicata; per le altre imposte resta soggetta alla verifica di compatibilità con il diritto UE e con la disciplina sugli aiuti di Stato.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    la decisione europea ha rilevato l'illegale attuazione della disciplina italiana in violazione della regola di previa notifica degli aiuti di Stato.

  • art. 107 TFUE

    richiamato per la verifica della compatibilità degli aiuti con il mercato interno, inclusa l'ipotesi di aiuti per calamità naturale.

  • art. 10 del Trattato CE

    evocato come fondamento dell'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, superando preclusioni processuali.

  • art. 288 TFUE

    la decisione della Commissione europea è qualificata come atto vincolante, immediatamente applicabile quale ius superveniens.

  • art. 9 dir. n. 2006/112/CE

    utilizzato per definire il soggetto passivo Iva come chiunque eserciti indipendentemente un'attività economica.

  • art. 1, par. 8, dir. n. 2004/18/CE

    richiamato per confermare la nozione ampia di impresa/operatore economico che offre beni o servizi sul mercato.

Massime di principio

  • Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, quando sopravvengono nel corso del giudizio, costituiscono ius superveniens vincolante e devono essere applicate d'ufficio dal giudice nazionale, anche in cassazione, con eventuale disapplicazione delle norme interne incompatibili.
  • In materia di Iva, una disciplina che consenta la riduzione generalizzata dell'imposta o il rimborso di parte dell'Iva già versata è incompatibile con il principio di neutralità fiscale quando altera l'integrale riscossione dell'imposta dovuta e determina una disparità di trattamento tra soggetti passivi.
  • Nei giudizi relativi a misure agevolative qualificabili come aiuti di Stato, occorre verificare in concreto se il singolo beneficio rientri nel regime de minimis o in altre ipotesi di compatibilità; in mancanza, e ove superata la soglia di irrilevanza, il beneficio deve essere negato nella sua interezza.
  • La compatibilità di un'agevolazione con l'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE richiede un nesso chiaro e diretto tra calamità naturale e danno dell'impresa, nonché l'assenza di sovracompensazioni rispetto al pregiudizio effettivamente subito.
  • La prova del rispetto del regime de minimis deve riguardare il massimale complessivo degli aiuti percepiti nel triennio di riferimento, includendo tutti gli aiuti pubblici ricevuti, e non solo l'importo oggetto della singola domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRiconoscimento di sentenze straniere
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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