Cassazione Civile, Ordinanza n. 27805/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Due contribuenti avevano impugnato un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza di usucapione del Tribunale di Catania. In primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre in appello era stato accolto perché l’atto impositivo era ritenuto carente di motivazione: il provvedimento faceva solo riferimento alla sentenza di usucapione, senza allegarla, e non indicava base imponibile e aliquota applicata, elementi considerati necessari per consentire al contribuente di difendersi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; i contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità è però sopravvenuta istanza di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022, corredata dal pagamento dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’istanza di definizione agevolata presentata in settembre 2023, completa della documentazione attestante il versamento della prima e unica rata. Poiché non risultava ancora un provvedimento di diniego da parte dell’ente impositore, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, in base al comma 197 della medesima legge, e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendolo limitato ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194 e 198
La definizione agevolata, se perfezionata con la relativa documentazione e il pagamento dovuto, comporta l’estinzione del giudizio.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
Le spese della controversia definita agevolmente restano a carico di chi le ha anticipate.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 201
L’eventuale diniego dell’ente impositore può ancora intervenire ed è impugnabile dal contribuente insieme al provvedimento che definisce la procedura.
Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla definizione agevolata, perché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame ed è di interpretazione non estensibile.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di definizione agevolata prevista dalla legge speciale, corredata dalla prova del pagamento richiesto, può determinare l’estinzione del giudizio di legittimità, salvo il successivo eventuale diniego dell’amministrazione.
- Quando la legge sulla definizione agevolata dispone che il condono si perfeziona al ricorrere di specifici adempimenti, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo se tali adempimenti risultano provati in atti.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla legge che disciplina la procedura, restando a carico di chi le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato, avendo natura sostanzialmente sanzionatoria, non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non opera nelle ipotesi di estinzione per definizione agevolata.
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