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Sentenza

Sentenza del 10/03/2020 n. 6704 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di P.G.M. contro avviso di riliquidazione ICI per l'anno 2000 relativo ad aree classificate in zona CT3, sostenendo che la CTR ha erroneamente ritenuto che l'edificabilità utile ai fini fiscali dovesse essere 'effettiva' (condizionata all'adozione di strumenti attuativi quali il piano particolareggiato) e non già 'potenziale' desumibile dallo strumento urbanistico generale (PRG). Il Comune deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 504/1992, art.2 lett. b; disposizioni interpretative delle L. n. 248/2005 art.11 quaterdecies, comma 16 e della L. n. 248/2006 art.36), sostenendo che l'edificabilità rilevante ai fini ICI/IMU va desunta dal PRG anche se mancassero l'approvazione regionale o strumenti attuativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso del Comune, ritenendolo fondato, e ha cassato la sentenza della CTR. La Corte ha richiamato le disposizioni interpretative (art.11 quaterdecies comma 16 e art.36 comma 2) che qualificano come 'fabbricabile' il terreno indicato come edificabile nello strumento urbanistico generale (PRG) indipendentemente dall'adozione di piani attuativi o dall'approvazione regionale. Richiamata anche l'ordinanza della Corte Costituzionale n.41/2008 e giurisprudenza di legittimità, la Corte ha stabilito che la zona CT3 dove ricade il terreno, pur la necessità di piani particolareggiati, va considerata ai fini fiscali come area con potenzialità edificatoria e che tale potenzialità incide sul valore venale e quindi sulla base imponibile. La sentenza è stata cassata e il giudizio rinviato alla CTR della Sicilia in diversa composizione, con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b

    Definisce il criterio per l'individuazione delle aree fabbricabili ai fini tributari; la giurisprudenza e le norme interpretative seguenti chiariscono che la qualificazione dipende anche dalla previsione dello strumento urbanistico generale.

  • L. 2 dicembre 2005, n. 248 (interpretazione dell'art. 11 quaterdecies del D.L. 30.9.2005, n. 203), art. 11 quaterdecies, comma 16

    "un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"

    Fornisce interpretazione autentica stabilendo che la presenza dell'edificabilità nel PRG rende l'area fiscalmente edificabile anche in assenza di piani attuativi o approvazione regionale.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 36, comma 2

    Conferma e integra l'interpretazione secondo cui la qualificazione edificabile desunta dal piano regolatore generale è rilevante ai fini della determinazione della base imponibile fondata sul valore venale.

  • Corte Costituzionale, ordinanza n. 41/2008

    "il terreno deve essere considerato fabbricabile dal momento in cui viene ad essere ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumento attuativi"

    Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata contro la norma interpretativa, confermando che la potenzialità edificatoria prevista dal PRG incide sul valore venale e sulla capacità contributiva.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. SS.UU. n. 25506/2006; Cass. nn. 15792/2012, 11182/2014, 21156/2016)

    Orientamento consolidato secondo cui l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica e la previsione urbanistica generale possono incrementare il valore venale del terreno; la mancanza di attuazione non esclude la rilevanza fiscale dell'edificabilità.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f

    Richiamata marginalmente: consente al Comune, in casi particolari, di riconoscere rimborsi per gli anni pregressi; citata per spiegare che variazioni nel valore possono influenzare il prelievo temporale ma non danno automaticamente diritto al rimborso.

Massime di principio

  • Se un terreno è classificato come edificabile nel piano regolatore generale (PRG), esso va considerato fabbricabile ai fini fiscali (ICI/IMU) anche in assenza di strumenti attuativi o dell'approvazione regionale.
  • La potenzialità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale influenza il valore venale del terreno e pertanto la base imponibile; non è necessario che l'edificabilità sia già concretamente realizzata.
  • La mancata adozione del piano particolareggiato o degli strumenti attuativi non esclude la possibilità per il Comune di riliquidare l'imposta basandosi sul criterio del valore venale derivante dalla previsione urbanistica generale.
  • Eventuali variazioni nel grado di attuazione delle potenzialità edificatorie possono giustificare ricalcoli del tributo per i singoli periodi d'imposta, ma non attribuiscono automaticamente diritto al rimborso per gli anni passati, salvo decisione discrezionale del Comune o disposizioni normative specifiche.
  • In contestazioni analoghe è essenziale verificare la qualificazione urbanistica nel PRG e la giurisprudenza citata: le disposizioni interpretative e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità formano il criterio prevalente per determinare l'edificabilità ai fini fiscali.

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