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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22728 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 2002, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito della società ai fini IRAP e i redditi di partecipazione dei soci ai fini IRPEF e addizionali. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, l'indeducibilità di costi risultanti da fatture emesse da un consorzio partecipato dalla società, l'efficacia di una dichiarazione di condono presentata ai sensi della normativa sulle definizioni fiscali e l'inclusione dell'IVA e della contribuzione previdenziale nelle spese processuali. In Cassazione è stato specificamente dedotto che la Commissione tributaria provinciale aveva determinato per T.N.S. un reddito superiore a quello indicato nell'avviso di accertamento, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che i giudici di merito avevano oltrepassato i limiti della domanda determinando per T.N.S. un reddito superiore a quello accertato dall'Amministrazione. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente a tale profilo e la Corte ha deciso nel merito, rideterminando il maggior reddito complessivo di partecipazione di T.N.S. in Euro 136.298, cioè nell'importo indicato nell'avviso di accertamento. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il terzo e il quarto, relativi rispettivamente al condono e all'indeducibilità delle fatture, sono stati dichiarati inammissibili per formulazione incerta o non conforme ai requisiti processuali. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Il giudice tributario non può attribuire un reddito o imporre una pretesa superiore a quella dedotta dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento o richiesta nel processo. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ha comportato la cassazione della decisione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte ha accolto il motivo fondato sulla violazione di legge e ha dichiarato inammissibili altri motivi formulati cumulativamente o in modo non sufficientemente chiaro.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, la formulazione di un quesito di diritto e, per i vizi motivazionali, di un distinto momento di sintesi. La mancata separazione dei requisiti ha determinato l'inammissibilità del quarto motivo.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 9 e 15

    Prevedeva forme di definizione agevolata e condono fiscale. La Corte non ha esaminato nel merito la questione, perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per incertezza nell'individuazione del vizio denunciato.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 44

    Ha esteso ai redditi prodotti nel 2002 alcune possibilità di definizione automatica e dichiarazione integrativa previste dalla legge n. 289 del 2002. La Corte ha richiamato la possibile rilevanza della norma, ma non ha deciso la questione a causa dell'inammissibilità del motivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 66

    Era richiamato dai contribuenti in relazione alla deducibilità dei costi e alla pretesa doppia imposizione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • In materia tributaria il giudice deve restare entro i limiti della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento e delle domande effettivamente proposte: non può aumentare autonomamente il reddito o l'imposta contestata.
  • Se una sentenza di primo grado determina una pretesa superiore a quella dell'accertamento, la parte interessata deve contestare specificamente tale ultrapetizione in appello; il giudice d'appello deve esaminare la censura.
  • Nel ricorso per cassazione occorre distinguere chiaramente tra violazione di legge e vizio di motivazione, indicando per ciascun motivo il parametro normativo e i requisiti formali richiesti. La formulazione cumulativa o ambigua può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Le questioni relative a condoni e definizioni fiscali devono essere riferite con precisione alla normativa applicabile, alla data della dichiarazione, al periodo d'imposta e agli adempimenti richiesti; una censura generica non consente alla Corte di verificarne la fondatezza.
  • L'accoglimento di un motivo processuale può correggere l'importo giudizialmente determinato senza necessariamente stabilire in via definitiva l'ammontare sostanziale dell'obbligazione tributaria, che può restare regolabile dall'Amministrazione attraverso gli strumenti previsti dalla legge.

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