Cassazione Civile, Ordinanza n. 00788/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento parziale emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione interessi passivi ritenuti indeducibili per euro 144.315,90. In precedenza, per lo stesso periodo, era stato notificato un diverso avviso, definito con adesione, relativo però al recupero di interessi attivi di dilazione erroneamente indicati in diminuzione. La CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente; la CTR, invece, aveva annullato integralmente il secondo avviso ritenendo che, una volta definito con adesione il primo accertamento, l'Ufficio potesse emettere un ulteriore atto solo in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, requisito che nella specie non ricorreva. L'Agenzia ricorre in cassazione con quattro motivi: i primi due denunciano la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 218/1997 e delle norme sugli accertamenti delle imposte dirette e IVA, sostenendo che il primo atto era un accertamento parziale e che, per tale ragione, l'ulteriore azione accertatrice era consentita anche senza nuovi elementi sopravvenuti; il terzo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo; il quarto deduce nullità della sentenza per motivazione apparente. La contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, sostenendo che la mancata risposta a un questionario non consentisse l'emissione dell'accertamento parziale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale della contribuente perché proposto dalla parte integralmente vittoriosa in appello su questioni rimaste assorbite. Accoglie il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo assorbiti gli altri. La sentenza della CTR viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio secondo cui, quando un avviso di accertamento parziale sia stato definito con adesione, l'Ufficio può emettere un ulteriore accertamento entro i termini di legge anche senza la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 218 del 1997
comma 4, lettera a); comma 4, lettera b)
Le ipotesi in cui la definizione con adesione non esclude l'ulteriore azione accertatrice sono alternative: la lettera a) richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, mentre la lettera b) opera quando la definizione riguarda accertamenti parziali e consente un nuovo accertamento nei termini di legge anche senza nuovi elementi.
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento parziale è uno strumento di pronta emersione della materia imponibile, non un metodo autonomo rispetto all'accertamento ordinario; può fondarsi anche su una verifica generale.
art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come termine entro cui può essere esercitata l'ulteriore azione accertatrice nei casi previsti dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 218/1997.
art. 57 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come termine entro cui può essere esercitata l'ulteriore azione accertatrice in materia IVA.
art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972
Norma corrispondente, in materia IVA, all'accertamento parziale di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri invocati per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La cassazione con rinvio comporta la rimessione al giudice di rinvio per l'esame delle questioni assorbite.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il regolamento delle spese nel giudizio tributario di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale soccombente nel ricorso incidentale.
Massime di principio
- In tema di accertamento con adesione, le ipotesi previste dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 218/1997 che consentono un successivo esercizio del potere impositivo sono tra loro alternative e non cumulative.
- Quando un avviso di accertamento parziale sia stato definito con adesione, l'Amministrazione finanziaria può emettere un ulteriore accertamento entro i termini di decadenza anche senza sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, perché opera la specifica previsione dell'art. 2, comma 4, lett. b).
- L'accertamento parziale ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973 è una modalità procedurale finalizzata alla rapida emersione della materia imponibile e può essere emesso anche sulla base di una verifica generale.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello è inammissibile se mira soltanto a rimettere in discussione questioni assorbite, restando salva la riproposizione davanti al giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza.
- Nel giudizio di cassazione, quando una censura principale è accolta per violazione di legge sulla ratio decisoria, i motivi che presuppongono la premessa giuridica errata del giudice di merito restano assorbiti.
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