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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6195/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista aveva intrattenuto con la banca un rapporto di conto corrente aperto prima del 1° agosto 1995 e chiuso dopo il 31 dicembre 1999, nel cui corso erano stati addebitati interessi anatocistici e ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e competenze. Aveva chiesto la ripetizione delle somme indebitamente addebitate. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 420/2015, pubblicata il 4 marzo 2015, accogliendo l’impugnazione della banca, aveva dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione relativamente alle rimesse anteriori al 21 dicembre 1999. Il correntista ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la banca non avesse allegato l’esistenza di rimesse solutorie né che il conto fosse scoperto e che la Corte d’Appello avesse indebitamente qualificato come solutorie tutte le rimesse anteriori alla data indicata; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo che il giudice d’appello avesse omesso di considerare il contratto di conto corrente del 24 febbraio 1993, prodotto in giudizio, il cui art. 6 prevedeva la possibilità di utilizzare somme messe a disposizione e di ripristinare la disponibilità mediante versamenti, circostanza invocata a prova dell’affidamento; (3) violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d’Appello avesse richiesto un contratto scritto autonomo di apertura di credito, benché la forma scritta potesse essere attenuata quando il servizio fosse previsto in un contratto bancario scritto.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15895/2019, per proporre validamente l’eccezione di prescrizione la banca deve allegare l’inerzia del titolare e dichiarare di volerne profittare, senza dover indicare le singole rimesse solutorie; il giudice può qualificare le rimesse nel decidere l’eccezione. Sul secondo motivo, ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., precisando che essa ricorre quando l’onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Ha riconosciuto che la Corte d’Appello aveva erroneamente affermato che il contratto di conto corrente non fosse stato prodotto e che il documento contenesse una previsione astrattamente idonea a provare l’affidamento; tuttavia, tale errore non era decisivo, poiché la previsione contrattuale non dimostrava di per sé che fossero state indicate per iscritto le condizioni economiche dell’apertura di credito. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., rilevando che non era stata dimostrata la necessaria regolazione scritta delle condizioni economiche del rapporto di affidamento. Il terzo motivo è rimasto assorbito, essendo venuta meno la sua premessa alla luce della decisione sul secondo motivo: l’attenuazione della forma scritta non elimina il requisito della forma scritta quanto alle condizioni economiche del contratto di apertura di credito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, e ha dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

    La censura di ultrapetizione è stata respinta: ai fini dell’eccezione di prescrizione non è necessario che la banca alleghi le singole rimesse solutorie, e il giudice può procedere alla loro qualificazione senza alterare i fatti allegati.

  • art. 166 c.p.c.

    in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

    La banca assolve l’onere di allegazione dell’eccezione prescrizionale dichiarando l’inerzia del titolare e manifestando la volontà di avvalersi della prescrizione; non deve specificare le singole rimesse solutorie.

  • art. 167 c.p.c.

    in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

    L’eccezione di prescrizione è sufficientemente allegata mediante l’indicazione dell’inerzia del titolare e della volontà di avvalersi della prescrizione, senza necessità di elencare le singole rimesse.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5).

    La violazione dell’onere della prova sussiste solo quando il giudice ne abbia invertito o erroneamente attribuito la ripartizione; non ricorre per il solo dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione delle prove: è configurabile nei casi indicati dalla Corte, tra cui l’omessa valutazione di una prova esplicitamente dedotta come decisiva, salvo motivato giudizio di irrilevanza.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il fatto onde concretare un errore rilevante ai fini della revocazione non deve essere controverso e non deve aver formato oggetto di pronuncia, circostanze che nella specie in esame fanno manifesto difetto, dibattendosi, infatti, tra le parti se il conto fosse affidato o meno ed essendosi il decidente pronunciato sul punto escludendo, non essendovene prova agli atti, che il conto corrente intestato al M. fosse pure assistito da un’apertura di credito.

    L’errore revocatorio di fatto presuppone che il fatto non sia controverso e non abbia formato oggetto di pronuncia; non ricorre quando le parti discutono se il conto fosse affidato e il giudice si pronuncia su tale questione.

  • L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 3, comma 3

    in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e successivamente il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, abilitano la Banca d’Italia, su conforme delibera del C.I.C.R. a stabilire che “particolari contratti” possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicchè quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va inteso nel senso che l’intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio”.

    La disciplina consente una forma scritta attenuata per particolari contratti bancari previsti in un contratto scritto, ma non sopprime il requisito: il contratto principale deve indicare le condizioni economiche del rapporto accessorio.

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 2

    L’intento di agevolare “particolari modalità della contrattazione” non può infatti comportare, in una equilibrata visione degli interessi in campo, una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa, con l’effetto perciò che andrà in particolare salvaguardata la necessità che, giusta la previsione dell’art. 117 TUB, il contratto “madre” rechi le necessarie condizione economiche disciplinanti il contratto “figlio”.

    L’attenuazione della forma scritta è compatibile con l’art. 117 TUB solo se il contratto bancario scritto che prevede il servizio accessorio contiene le condizioni economiche che regolano quest’ultimo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, nei casi in cui sia dovuto.

Massime di principio

  • Nell’azione di ripetizione di somme addebitate in un conto corrente, l’istituto di credito assolve l’onere di allegare l’eccezione di prescrizione indicando l’inerzia del titolare e dichiarando di volersene avvalere; non è necessario che individui preventivamente le singole rimesse solutorie.
  • Nel valutare la prescrizione dell’azione di ripetizione, la qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie dipende dalla natura del rapporto: in un conto non affidato le rimesse sono solutorie; in un conto affidato sono solutorie solo nella misura in cui colmano passività eccedenti l’affidamento, mentre sono ripristinatorie se reintegrano la provvista entro il limite accordato.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non basta contestare l’apprezzamento delle prove.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è deducibile per censurare la valutazione delle risultanze probatorie, salvo i casi individuati dalla Corte, tra cui l’omessa valutazione di prove esplicitamente dedotte come decisive senza una motivazione sulla loro irrilevanza.
  • L’errore revocatorio di fatto richiede che il fatto supposto erroneamente non sia controverso e non abbia formato oggetto di pronuncia; tali requisiti mancano quando la natura affidata del conto è stata discussa dalle parti e decisa dal giudice.
  • La forma scritta attenuata ammessa per particolari servizi bancari già previsti in un contratto scritto non elimina il requisito formale: il contratto principale deve riportare le condizioni economiche del servizio accessorio, quale l’apertura di credito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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