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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20598/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la pena per tentato furto di gasolio pluriaggravato, denunciando: 1) che a seguito della riforma "Cartabia" il reato era divenuto procedibile a querela e che la querela non era stata presentata; 2) la violazione e vizio motivazionale per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p., sostenendo che l'azione furtiva si era svolta sotto il controllo del personale dell'azienda titolare del mezzo; 3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., in relazione alle modifiche edittali introdotte dalla riforma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondate le censure, rilevando che il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (riforma Cartabia) ha introdotto, a far data dal 30 dicembre 2022, la procedibilità a querela per i reati indicati (art.624 e 625 n.2 e n.7 c.p.). Non risultando prodotta la querela entro i termini stabiliti né manifestata in altra forma la volontà punitiva della persona offesa, e richiamando orientamenti di legittimità che riconoscono natura sostanziale alla querela anche per fatti anteriori alla modifica, la Suprema Corte ha concluso che l'azione penale è ora improcedibile per difetto di querela. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n.7)

    Si tratta della circostanza aggravante contestata: la corte ha ritenuto che la rilevanza o meno dell'aggravante debba essere valutata in sede di merito, ed è motivo non manifestamente infondato sollevato in cassazione.

  • art. 624 e art. 625 cod. pen.

    Le fattispecie di furto/tentato furto cui si riferisce il processo; la riforma ha inciso sulla procedibilità di alcune ipotesi, rendendole procedibili a querela.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: i ricorrenti contestavano il mancato riconoscimento del beneficio alla luce delle modifiche edittali; la corte ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e meritevole di esame, ma la decisione finale è stata determinata dall'assenza della querela.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150, art.2 comma 1

    Intervento normativo (riforma Cartabia) che ha introdotto, dal 30 dicembre 2022, la procedibilità a querela per determinate ipotesi di furto; questa modifica ha effetti anche sui procedimenti per fatti anteriori, con le conseguenze transitorie valutate dalla Cassazione.

  • art. 2, comma quarto, cod. pen. (richiamato nel testo)

    Richiamato come principio che impone di accertare l'esistenza della condizione di procedibilità (la querela) anche per i reati commessi anteriormente alla modifica normativa; la Corte ne trae il presupposto per dichiarare l'improcedibilità.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.3 nn.27147 del 9/05/2023 e Sez.2 n.22641 del 21/04/2023)

    Decisioni di legittimità che confermano che la querela ha natura sostanziale idonea a incidere sulla punibilità e che l'accertamento della sua esistenza è necessario anche per fatti antecedenti alla riforma.

Massime di principio

  • Se una riforma normativa rende un reato procedibile a querela, l'assenza della querela richiesta dalla nuova disciplina può rendere improcedibile l'azione penale anche per fatti commessi prima della riforma, salvo diversa previsione transitoria.
  • La querela può assumere natura sostanziale e incidere sulla punibilità: il giudice di legittimità può verificare d'ufficio la sua sussistenza e dichiarare l'improcedibilità se manca.
  • Le modifiche edittali che incidono sui requisiti per beneficiare di istituti come l'art.131-bis vanno valutate attentamente, ma la loro efficacia può essere subordinata alle regole transitorie e all'esistenza di altre condizioni di procedibilità.
  • Le censure su circostanze aggravanti (es. art.625 n.7) devono essere valutate nel merito, e la loro esclusione può essere fondata se emergono elementi che dimostrino il controllo della vittima o di terzi sulla cosa sottratta.
  • In presenza di modifiche procedurali rilevanti, è strategico per la difesa sollevare tempestivamente questioni di procedibilità e di tenuità del fatto: tali questioni non sono necessariamente inammissibili in Cassazione e possono determinare l'annullamento senza rinvio.
  • Quando si affrontano processi con fatti anteriori a una riforma, occorre verificare le norme transitorie e la giurisprudenza dominante per stabilire se la nuova disciplina si applica e in quale misura.

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