Sentenza n. 5238/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, sezione Lavoro, n. 107 del 21 gennaio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione Lavoro, n. 107 del 21 gennaio 2025, relativa all’attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, sezione Lavoro, n. 107 del 21 gennaio 2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione della Carta Docente, per il valore complessivo di euro 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione qualora l’Amministrazione resti inerte dopo la scadenza del termine assegnato e la comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso del Commissario, se concretamente dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, comprensivi di ogni onere e spesa. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorrente chiede ... di fissare la somma di denaro dovuta dalla parte resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e applicare una penalità di mora per il ritardo o l’inosservanza successiva.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997
L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione per l’esecuzione di una condanna pecuniaria è procedibile dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza del giudice ordinario richiamata nel giudizio di ottemperanza aveva previsto rivalutazione monetaria e interessi legali entro i limiti stabiliti da questa disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie derivanti da decisioni giudiziali.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine assegnato, potendo contestualmente nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del Commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attribuzione allo stesso del potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione e la comunicazione della perdurante inerzia da parte dell’interessato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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