Cassazione Penale, Sentenza n. 44373/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo sul patrimonio sociale (compendio aziendale, quote e beni sociali) perché proposta dal difensore nominato dal Marino, legale rappresentante della società, senza procura speciale e nonostante il Marino fosse indagato per reati (tra cui quelli previsti dagli artt. 452 quaterdecies/452 bis e 648 c.p.) che costituiscono presupposto di responsabilità dell'ente. In aggiunta, il ricorso deduceva violazioni di legge e omesso esame dei motivi e della documentazione, sostenendo comunque la legittimazione del Marino a impugnare e chiedendo la restituzione dei beni societari; si contestava altresì che per il riesame non fosse necessaria procura speciale.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha confermato che la richiesta di riesame proposta dal difensore nominato dal Marino è inammissibile per difetto di legittimazione poiché il Marino, essendo indagato per i reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente, è incompatibile ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n.231/2001 e della giurisprudenza consolidata: non poteva quindi nominare il difensore della società per impugnare il sequestro dei beni sociali. Inoltre è stato richiamato il principio per cui il singolo socio non ha interesse diretto a impugnare il sequestro di beni della società. Condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 39 D.Lgs. n. 231/2001
Il divieto generale di rappresentanza dell'ente da parte del rappresentante legale indagato per il reato presupposto determina incompatibilità che impedisce la nomina del difensore dell'ente da parte di tale rappresentante
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Consente la rilevazione d'ufficio della carenza di legittimazione (inammissibilità) dell'impugnazione
art. 321, comma 1 c.p.p.
Norma richiamata per il sequestro preventivo disposto dal Gip sul patrimonio societario
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto
art. 452 quaterdecies c.p. (e alternativamente art. 452 bis c.p.)
Reati presupposto che giustificano il sequestro preventivo (anche per equivalente) e che, se contestati al legale rappresentante, fondano la responsabilità dell'ente e la conseguente incompatibilità di rappresentanza
art. 648 c.p.
Reato di ricettazione contestato al Marino e rilevante come reato presupposto ai fini della responsabilità dell'ente
art. 240 bis c.p.
Norma richiamata in relazione a misure cautelari su immobili e provvedimenti connessi alla responsabilità penale
artt. 96, 100, 122, 322 c.p.p.
Norme processuali invocate dal ricorrente in ordine a vizi di motivazione, documentazione e rappresentanza; la Corte tuttavia ha ritenuto che il vizio preliminare di legittimazione assorbiva tali questioni
art. 212 D.Lgs. 152/2006
Richiamata in relazione alla normativa ambientale contestata (gestione illecita di rifiuti ferrosi) come quadro normativo di riferimento per il capo d'imputazione
Massime di principio
- Se il legale rappresentante di una società è indagato per i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente (D.Lgs. 231/2001), sussiste incompatibilità che gli impedisce di nominare il difensore dell'ente per impugnare provvedimenti che riguardano i beni sociali; la mancata legittimazione è rilevabile d'ufficio e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
- In materia di sequestro preventivo di beni societari è fondamentale distinguere tra interessi personali e aziendali: il singolo socio non ha, di per sé, interesse concreto e attuale a impugnare il sequestro di beni della società
- Quando esiste un conflitto di interessi dovuto all'indagine sul rappresentante legale, la società deve farsi rappresentare da un soggetto legittimato (es. organo sociale non coinvolto, o difensore nominato con idonea procura conferita da soggetto non incompatibile) e ciò va provato con atti formali (procura speciale, delibera societaria)
- Un vizio preliminare di legittimazione può assorbire e rendere inammissibili le questioni di merito: prima di sollevare censure sulla fondatezza del sequestro, è necessario accertare la legittimazione ad agire
- Per impugnare efficacemente sequestri relativi a compendi aziendali, è consigliabile che la società adotti atti formali (delibere, procure speciali rilasciate da organi non incompatibili) che dimostrino chi la rappresenta, evitando che la nomina derivi da soggetti coinvolti nei reati presupposto
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