Sentenza n. 1101/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizione emesso dal Prefetto della Provincia di Cuneo Area 1-6G-1 prot. n. 0026014 dell'8.06.2022 notificato in pari data, via pec, unicamente all'avv. Laura Franza; - nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso al procedimento, anche se non conosciuto, tra cui occorrendo: - la nota accompagnatoria della Prefettura di Cuneo prot. n. 0026018 n. /6.G.1 Area 1 dell'8.06.2022; - il “Verbale di ritiro cautelare delle sottonotate armi, munizione e materiali esplodenti, regolarmente denunciate, nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse” della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di Mondovì del 15.10.2021; - il “Verbale di verifica armi e munizioni” della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di Mondovì del 15.10.2021; - la nota n. 792 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di Mondovì del 18.10.2021 (non nota); - la nota n. 177 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di Mondovì del 25.02.2022 (non conosciuta).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente e della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione. Non ha quindi esaminato i vizi dedotti contro il divieto prefettizio e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, con gli atti presupposti relativi al ritiro cautelare e alla verifica delle armi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni deducendo la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia manifesta. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, avendo presentato una nuova istanza di riesame e revoca del provvedimento, fondata sul tempo trascorso e sul comportamento virtuoso tenuto negli anni successivi.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR non ha esaminato il motivo per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione uno specifico rilievo decisorio.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, quando sia coerente con la proposizione di una nuova istanza amministrativa volta al riesame e alla revoca dell'atto impugnato, determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi di legittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
- La dichiarazione di improcedibilità non impedisce al ricorrente di presentare una nuova istanza amministrativa di riesame o revoca dell'atto, la quale costituisce il presupposto fattuale della sopravvenuta carenza di interesse rilevata nel giudizio.
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