Cassazione Penale, Sentenza n. 39754/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli (21/03/2023) che aveva rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del G.i.p. (03/02/2023). Oggetto del motivo (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) è la presunta carenza e illogicità della motivazione relativa al mancato riconoscimento della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare applicata per fatti del 2017-2018 rispetto a una prima custodia cautelare per omicidio eseguita il 15/01/2019. Olimpio sostiene che, già al momento della prima ordinanza, il pubblico ministero fosse in possesso degli elementi indiziari per la seconda ordinanza (proroghe di intercettazioni con omissis, brogliacci, e una annotazione DIA del 12/01/2018), sicché sarebbe dovuta operare la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Napoli secondo cui non sussisteva la desumibilita, al momento della prima ordinanza (relativa all'omicidio), degli elementi indiziari idonei e sufficienti per emettere la successiva ordinanza cautelare relativa ai reati commessi tra il 2017 e il 2018. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale che ha evidenziato, tra l'altro, l'assenza delle trascrizioni di molte intercettazioni e la mancata disponibilità di un quadro indiziario compiuto nel gennaio 2019, nonchè l'irrilevanza, ai fini della desumibilita, dei decreti di proroga o delle annotazioni generiche della DIA. Il ricorso è stato ritenuto generico poiché il ricorrente non ha indicato puntualmente quali atti e quali contenuti dimostrassero la desumibilita. Il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, siano gia desumibili dagli atti gli elementi idonei e sufficienti a giustificare la successiva ordinanza. Applicata dalla Corte nella versione ampliata dalla giurisprudenza costituzionale (c.d. sentenza additiva).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo del ricorrente generico e privo di puntuale indicazione degli elementi probatori dagli atti che avrebbero dimostrato l'insussistenza della motivazione di merito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte unitamente all'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.
artt. 267 e 268, cod. proc. pen.
Richiamati nella contestazione del ricorrente in tema di utilizzazione e conoscibilita di atti di intercettazione e brogliacci. La Corte chiarisce che la mera conoscibilita o la disponibilita parziale degli atti non equivale alla desumibilita di un quadro indiziario processualmente significativo ai fini della retrodatazione.
Sentenza Corte Cost. n. 408/2005
Precedente costituzionale citato che ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 297, comma 3, stabilendo che la retrodatazione spetta anche quando i provvedimenti potevano essere adottati nello stesso contesto temporale ma sono stati adottati in momenti differenti per cause varie.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza di una misura cautelare richiede che, al momento della prima ordinanza, gli elementi a fondamento del provvedimento successivo fossero gia desumibili dagli atti: non basta la mera conoscibilita di fatti o l'esistenza di atti parziali.
- Per "desumibilita" va inteso un quadro indiziario sufficientemente compiuto e con significato processuale, tale da consentire al pubblico ministero un giudizio meditato sulla concludenza e gravità delle fonti indiziarie e sulla necessita della misura cautelare.
- Proroghe delle intercettazioni, omissis nei provvedimenti, o brogliacci oscurati non provano di per sé la desumibilita degli elementi; il ricorrente deve indicare puntualmente quali atti e quali contenuti dimostrano la disponibilita degli elementi necessari già al tempo della prima ordinanza.
- Annotazioni investigative generiche (es. segnalarne la presenza in un luogo tramite videosorveglianza) non costituiscono automaticamente elementi idonei a giustificare una custodia cautelare; occorre verificarne la rilevanza e il valore indiziario complessivo.
- Se le ordinanze cautelari provengono da procedimenti formalmente distinti, la retrodatazione richiede che i procedimenti fossero pendenti davanti alla stessa autorita giudiziaria e che la separazione sia imputabile a una scelta del pubblico ministero.
- In sede di cassazione la valutazione dei fatti e delle emergenze probatorie compiuta dal giudice di merito è sindacabile limitatamente a vizi di illogicità, contraddittorietà o manifesta insufficienza della motivazione; ricorsi carenti di specificità su quali atti dimostrino il contrario sono inammissibili.
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