Sentenza n. 587/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Catania n. 5488/2024, depositata e resa pubblica il 05.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5028/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 24.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 5488/2024, che aveva ordinato l'accredito di complessivi Euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente Euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024, per complessivi Euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Il ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo giudiziale in data 24 aprile 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, il rimborso delle eventuali spese del commissario e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, espressamente ricompresa dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione e delle regole sul deposito del ricorso, nonché l'avvenuta notificazione della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, accertato il perdurante inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante l'accredito di Euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, oltre agli accessori riconosciuti dal titolo. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001 anche alle condanne al pagamento di somme di denaro. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, perché l'esecuzione della condanna relativa alla Carta elettronica coinvolge un procedimento complesso e più soggetti e perché il ritardo è stato ritenuto plausibilmente riconducibile all'eccezionale mole del contenzioso in materia. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto entro il termine decennale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stata richiamata dal titolo esecutivo per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per le ottemperanze relative ai decreti ex legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché siano rispettati i termini processuali applicabili e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un perdurante inadempimento dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa amministrazione obbligata non ha diritto a un compenso ulteriore quando l'attività sostitutiva rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per le ottemperanze relative ai decreti ex legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando l'esecuzione richieda un procedimento complesso, coinvolga più soggetti e il ritardo dell'amministrazione risulti plausibilmente collegato a un'eccezionale mole di procedimenti e contenzioso nella materia.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può accogliere la domanda esecutiva principale e, valutando le concrete modalità e difficoltà dell'adempimento, respingere autonomamente la richiesta accessoria di penalità di mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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