L.R. Abruzzo 60/2012
Modifiche alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attivita' musicali nella Regione Abruzzo) e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 60/2012 ha esteso la nozione di attività musicale anche alla coreutica e danza e ha aggiornato i requisiti per accedere a contributi nel settore dello spettacolo. Ha inoltre disposto variazioni al bilancio di previsione 2012 e la sostituzione di un allegato contabile. Le modifiche all’art. 1 risultano oggi abrogate; restano solo effetti contabili riferiti all’esercizio 2012.
Modifiche alla disciplina delle attività musicali e variazioni al bilancio 2012 della Regione Abruzzo
Modifiche alla disciplina delle attività musicali e al bilancio 2012 della Regione Abruzzo
La legge regionale Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 60 è intervenuta su due piani: da un lato ha modificato la disciplina regionale per la promozione delle attività musicali, dall’altro ha apportato variazioni al bilancio di previsione 2012. Si tratta di un testo con contenuto in larga parte storico-contabile, oggi privo di concreta attualità applicativa.
Disciplina delle attività musicali
La norma ha ampliato la nozione di “attività musicale” ai fini della legge regionale n. 15 del 2000, includendovi anche l’attività coreutica e di danza. Ha inoltre integrato la disciplina dei soggetti ammessi a beneficiare delle misure previste, prevedendo che tra i destinatari possano rientrare anche i soggetti beneficiari del contributo derivante dal Fondo Unico per lo Spettacolo, oltre a quelli già in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge del 2000.
Interventi sul bilancio di previsione 2012
La legge ha disposto variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 della Regione Abruzzo, secondo quanto riportato nel “Prospetto A” allegato. Ha inoltre sostituito l’Allegato 3 di cui all’art. 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 con il nuovo Allegato 3 accluso alla legge, relativo alla tabella delle economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2012.
Entrata in vigore e attualità della norma
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 20 dicembre 2012. Tuttavia, la parte che modificava la legge regionale n. 15 del 2000 risulta oggi abrogata per effetto dell’art. 79, comma 1, della L.R. 21 aprile 2023, n. 20. Restano quindi solo effetti storici riferiti all’esercizio finanziario 2012 e non una disciplina oggi utilmente applicabile.
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