Sentenza n. 1912/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.869/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere complessivamente 2.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 869/2025 del Tribunale di Monza, deducendo che il Ministero non aveva adempiuto alla condanna relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: la procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica, non indicava né il giudice amministrativo adito né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario da eseguire, limitandosi a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla carta docente. Il ricorrente non era presente in camera di consiglio. È stata inoltre esaminata l'eventuale sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale contenente gli elementi necessari a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La genericità della procura può essere superata quando essa sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, poiché il contesto documentale unitario consente di identificarne l'oggetto; tale effetto non si produce, però, per una procura analogica separata dal ricorso nativo digitale, semplicemente acquisita in copia informatica nel fascicolo telematico. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia e non dimostra, da sola, che la procura sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso. In applicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025, il requisito della procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e la sua mancanza non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo e, alla data di notificazione del ricorso, successiva al 2 ottobre 2025, la parte avrebbe potuto adottare l'interpretazione più prudente. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva quindi rinunciato implicitamente alla possibilità di contraddire sul rilievo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura conferita al difensore per il ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere gli elementi utili a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Costituisce la base normativa della richiesta di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; la richiesta non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando i difensori non siano presenti alla camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di sanare la mancanza della procura speciale quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di rinnovazione della procura non opera, secondo la decisione, quando la procura speciale manchi al momento della proposizione del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è stata riconosciuta perché l'Adunanza plenaria n. 11/2025 aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare la procura separata come apposta in calce ai fini telematici, ma non esonera dalla specificità del contenuto della procura né dimostra l'anteriorità o coevità rispetto alla redazione del ricorso.
art. 22 c.p.a.
Richiamato per evidenziare l'obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. in relazione alla necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 99 c.p.a.
Richiamato implicitamente attraverso il valore nomofilattico della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, applicata dal TAR sulla necessità e non sanabilità della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. deve essere speciale e deve consentire di individuare la specifica controversia, indicando, in termini sufficienti, l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
- Quando la procura è redatta su foglio analogico separato dal ricorso nativo digitale e viene depositata come copia informatica, la sua acquisizione telematica insieme al ricorso non sana una formulazione generica: la procura deve contenere autonomamente elementi idonei a dimostrare la volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito e la mera allegazione telematica della copia della procura analogica non dimostra tale anteriorità.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a., quando il vizio sussista al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto per ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, se la decisione plenaria ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario quando la questione rilevata d'ufficio sia posta in camera di consiglio e i difensori delle parti non siano presenti, poiché la mancata comparizione implica rinuncia alla possibilità di contraddire in quella sede.
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