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Sentenza

Sentenza n. 6559/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 17244/2023.

Giustizia amministrativa202404662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 17244/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo ad opere abusive realizzate a Roma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il diniego di condono edilizio adottato da Roma Capitale in relazione a un ampliamento edilizio, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. In appello ha censurato la sentenza del TAR per error in iudicando, violazione di legge, eccesso di potere sotto vari profili e violazione del principio di tutela dell'affidamento. In particolare, ha sostenuto che l'art. 2, comma 1, della l.r. Lazio n. 12/2004 consentisse la sanatoria degli ampliamenti alternativamente non superiori al 20% della volumetria originaria oppure non superiori a 200 metri cubi. L'ampliamento realizzato era pari a 329,50 mq e sviluppava una volumetria superiore a 200 metri cubi, ma non superava il 20% della volumetria della costruzione originaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha interpretato l'espressione "in alternativa" contenuta nell'art. 2, comma 1, della l.r. Lazio n. 12/2004 nel senso che sono autonomamente ammissibili a sanatoria sia gli ampliamenti non superiori al 20% della volumetria originaria, sia quelli che, pur non rientrando nella prima ipotesi, non superino 200 metri cubi. Poiché l'ampliamento controverso, pur eccedendo i 200 metri cubi, non superava il limite percentuale del 20%, il limite previsto dalla legge regionale doveva ritenersi rispettato. In assenza di un'ulteriore contraria prospettazione dell'amministrazione, il diniego di condono è stato ritenuto viziato e annullato. Le spese di lite sono state compensate per la natura delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l.r. Lazio n. 12/2004

    Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche, entro il 31 marzo 2003, le seguenti opere abusive: a) opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi.

    La locuzione "in alternativa" introduce due limiti autonomi e alternativi: è sanabile sia l'ampliamento non superiore al 20% della volumetria originaria, sia quello non superiore a 200 metri cubi.

  • art. 31, comma 2, l. 47/1985

    Richiamato dalla disciplina regionale quale riferimento per la verifica dell'ultimazione delle opere abusive ai fini della sanatoria.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dell'art. 2, comma 1, della l.r. Lazio n. 12/2004, il limite del 20% della volumetria della costruzione originaria e il limite alternativo di 200 metri cubi costituiscono condizioni autonome: l'ampliamento è suscettibile di sanatoria se rispetta anche soltanto uno dei due limiti, purché ricorrano gli ulteriori presupposti normativi.
  • Quando una disposizione normativa utilizza l'espressione "in alternativa" per collegare due soglie quantitative, l'interprete deve riconoscere alle soglie funzione disgiuntiva, salvo che il testo normativo o il sistema impongano diversamente; non è consentito sostituire tale disciplina con una fattispecie cumulativa o diversa da quella legislativamente prevista.
  • Un diniego di condono edilizio è illegittimo quando esclude la sanabilità dell'ampliamento per il superamento della soglia dei 200 metri cubi, senza considerare che l'opera rispetta autonomamente il limite percentuale del 20% della volumetria originaria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventi
RamiEdilizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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