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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26582/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. la decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la condanna della Corte d'appello di Reggio Calabria. La difesa sostiene che la Cassazione ha commesso un errore di fatto qualificando come "inedita" e come questione di fatto (non sindacabile in sede di legittimità) l'incertezza sull'attribuzione a Magazzù di una conversazione intercettata del 9 maggio 2016; invece, secondo la difesa, tale questione era stata effettivamente dedotta nei motivi di appello e nei motivi nuovi depositati in grado di appello, sicché la qualificazione come nuova ha determinato l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte si riferiscono a valutazioni e qualificazioni di merito operate dalla Quinta Sezione (es.: definire la questione come di fatto) e pertanto fuori dall'ambito del rimedio per errore di fatto, che tutela soltanto errori percettivi/materiali decisivi. Anche qualora l'affermazione circa l'ineditività fosse errata, essa era formulata "ad abundantiam" e nondimeno non aveva il carattere di errore decisivo richiesto dall'art. 625-bis. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto è limitato agli errori percettivi o materiale sugli atti interni al giudizio che siano decisivi e abbiano condotto a una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore; non copre errori di giudizio o valutativi.

  • Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Rv. 221280-01)

    Definisce l'errore di fatto come svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio che incide sul processo formativo della volontà della Corte e induce una decisione diversa.

  • Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Rv. 250527)

    Precisazione secondo cui, se la causa dell'errore non è esclusivamente percettiva e la decisione contiene valutazioni, si tratta di errore di giudizio (non sindacabile con l'art. 625-bis).

  • Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 (Rv. 273193-01)

    Distinzione tra errore materiale e errore di fatto; esclusione dal rimedio degli errori di valutazione/interpretazione degli atti di cassazione.

  • Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014 (Rv. 259503-01)

    L'errore rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis deve essere 'decisivo', ossia determinante della diversa pronunzia.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Riferimento alla necessità di prova circa l'assenza di colpa quando si chiede esenzione dalla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; in mancanza, la somma è dovuta.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. tutela soltanto errori di fatto/percettivi materiali e decisivi: non è lo strumento per riesaminare valutazioni di merito o qualificazioni processuali operate dalla Corte di Cassazione.
  • La qualificazione di una questione come 'questione di fatto' da parte della Corte è, in larga parte, una valutazione e quindi difficilmente sindacabile con il ricorso per errore di fatto, salvo che sia dimostrabile una svista o un'evidente discrepanza percettiva negli atti che abbia inciso decisivamente sulla decisione.
  • Anche se la Corte di legittimità dovesse aver indicato che una questione è 'inedita', occorre dimostrare che tale affermazione sia frutto di un errore percettivo decisivo (es. omissione documentale/atto interno) per rientrare nell'art. 625-bis; la mera contestazione della qualificazione non basta.
  • Per evitare la condanna alla Cassa delle ammende, il ricorrente deve provare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso (anche nel ricorso straordinario).
  • In sede di impugnazione è fondamentale documentare chiaramente nelle fasi precedenti (motivi di appello e motivi nuovi) le questioni rilevanti: ciò riduce il rischio che poi vengano definite "inedite" e non sindacabili in sede di legittimità.

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