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Ordinanza

Ordinanza n. 2710/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 55348 del 02.03.2026; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202603082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna per il percorso di specializzazione sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna per l'insegnamento di sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare il TAR ha rilevato, a un primo sommario esame, che l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata nel settore. Il ricorrente contestava inoltre le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo, già ritenute superate dall'Adunanza plenaria, nonché la valutazione delle divergenze tra i programmi formativi, che deve essere rigorosa alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori. Il TAR ha considerato altresì che le eventuali differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative e che il ricorrente è titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza il 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del provvedimento ministeriale impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento. La decisione cautelare è fondata sul fumus derivante dall'inadeguata valutazione della documentazione formativa e dell'esperienza professionale, dalla necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i percorsi formativi e dalla possibilità di ricorrere a misure compensative, nonché sul pregiudizio connesso alla posizione lavorativa temporanea del ricorrente. È stata fissata l'udienza di merito per il 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione è stata applicata per riconoscere la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare e sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare in modo completo l'iter formativo, inclusi il piano analitico del corso di studi e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • La motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi nazionale ed estero deve essere rigorosa, considerato l'impatto sul sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e sugli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative tra ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; pertanto, la loro esistenza non giustifica automaticamente il diniego del riconoscimento.
  • In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, unitamente al fumus derivante da una valutazione amministrativa apparentemente incompleta, può giustificare la sospensione del diniego fino alla cessazione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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