Sentenza del 06/03/2023 n. 6689 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso di Euro 5.353,02 ritenuti indebitamente versati in relazione al T.F.R. percepito dall'INPS (Euro 18.193,66) sul quale erano state operate trattenute dal sostituto d'imposta; il contribuente deduceva che, dopo la reintegrazione sul lavoro e la restituzione del T.F.R. all'INPS, sussistevano due crediti distinti (Euro 5.353,02 per differenza tra netto percepito e lordo restituito, e Euro 7.013,00 per maggiori ritenute IRPEF del 2008) e chiedeva il rimborso della prima somma non compresa nel rimborso già ottenuto di Euro 7.013,00. In sede di revocazione il ricorrente ha sostenuto che la C.T.R. aveva omesso l'esame di un fatto decisivo e aveva confuso i due crediti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato il motivo unico: la C.T.R. aveva già valutato che la censura prospettata in revocazione non riguardava un errore di fatto, ma un error in iudicando (valutazione delle risultanze), quindi non ammissibile in sede di revocazione. Il ricorrente si è limitato a reiterare questioni di merito senza indicare un fatto decisivo la cui omessa considerazione fosse configurabile come errore di fatto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 1.600,00 per compensi) e degli oneri connessi (contributo unificato se dovuto).
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 395, n. 4; art. 360, comma 1, n. 5
art. 395 n.4 disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che nel caso si trattasse di error in iudicando e non di errore di fatto. art. 360(1)(5) è invocato per la cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso che sussistesse tale omissione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma richiamata nelle impugnazioni tributarie; richiamata dal ricorrente per configurare i profili di ammissibilità dell'impugnazione in Cassazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 10, comma 1, lett. d-bis
norma fiscale evocata dall'Agenzia quale base per la deduzione dell'onere rappresentato dalla somma restituita all'INPS; tuttavia la pronuncia si è concentrata sulla inammissibilità processuale delle censure e non ha risolto nel merito la qualificazione tributaria.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
richiamato per le disposizioni procedurali sull'udienza e sulle conclusioni delle parti (deposizione delle conclusioni rese nelle udienze).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosce l'obbligo del pagamento del contributo unificato per l'impugnazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errore di fatto documentabile (fatti rilevanti e percepibili dagli atti); non può essere utilizzata per contestare valutazioni di merito (error in iudicando) operate dai giudici.
- Se si vuole impugnare una valutazione delle risultanze processuali o una ricostruzione contabile operata in sentenza, il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria (appello, cassazione nei limiti processuali), non la revocazione per errore di fatto.
- In ricorsi per rimborso tributario in cui sono coinvolte più poste (es. rimborso per ritenute e rimborso per TFR restituito), è fondamentale documentare con chiarezza e separazione i singoli crediti e fornire rendicontazione contabile precisa, così da evitare che i giudici considerino le somme riassorbite o compensate tra loro.
- In Cassazione la censura per omesso esame di fatto decisivo (art. 360(1)(5) c.p.c.) richiede l'indicazione puntuale del fatto e la prova che tale fatto non sia stato esaminato: mere affermazioni generiche o la ripetizione di contestazioni di merito sono inidonee.
- Chi propone ricorso per revocazione dovrebbe indicare specificamente nuovi documenti o errori di calcolo materiali e dimostrare che l'errore sia emergente dagli atti; altrimenti l'istanza sarà dichiarata inammissibile.
- Le spese e gli oneri processuali (compenso delle controparti, contributo unificato) possono essere liquidati a carico del ricorrente soccombente; valutare il rapporto costi/benefici prima di reiterare impugnazioni sulla stessa questione.
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