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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12461/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per manifesta genericità del motivo dedotto in punto di motivazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di cocaina a fini di spaccio, in particolare per grammi 7,75 di sostanza suddivisa in 33 dosi confezionate. Secondo la ricostruzione richiamata nella decisione, l'interessato era stato osservato dalle operazioni di polizia mentre cercava di disfarsi dello stupefacente e del denaro in suo possesso, consegnandoli alla moglie seduta sull'autovettura. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto, con un unico motivo, vizio di legge e di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale. La Corte rileva però che la censura motivazionale è del tutto generica: il ricorso non indica quali passaggi della sentenza d'appello sarebbero viziati, né quali specifiche carenze, omissioni o illogicità della motivazione inciderebbero sul compendio probatorio. In sostanza, il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti senza confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990

    Norma incriminatrice richiamata per la condotta di detenzione di cocaina a fini di spaccio; la sentenza di merito confermata ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base del quantitativo, del frazionamento in dosi e delle modalità della condotta.

  • art. 309/1990, comma 5

    Richiamo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti contestata e oggetto della condanna confermata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando un vizio di motivazione, si limiti a prospettare in modo generico una tesi alternativa a quella accolta dal giudice di merito, senza individuare specifici passaggi argomentativi viziati o concrete illogicità della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una precisa e puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre al controllo di legittimità; in mancanza, la censura non consente alcuna verifica effettiva e determina l'inammissibilità.
  • Quando la sentenza di merito fonda la responsabilità su un compendio probatorio compiutamente ricostruito e il ricorso non si confronta specificamente con tale motivazione, la Corte di cassazione non può essere chiamata a rivalutare il merito della prova.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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